Sentenza n. 1210/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che riconosceva il bonus per la Carta elettronica del docente, la Retribuzione Professionale Docente e le spese processuali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza alla sentenza n. 1335/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, pubblicata il 16 ottobre 2025 e passata in giudicato, che condannava il Ministero a riconoscere 1.000 euro mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, oltre accessori; a pagare 282,90 euro per Retribuzione Professionale Docente, oltre accessori; e a rifondere le spese del giudizio. Deduceva che, nonostante la notifica del titolo esecutivo il 23 ottobre 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero non aveva adempiuto. Chiedeva l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
La ricorrente ha dichiarato il 9 ottobre 2026 che la sentenza era stata integralmente eseguita e che le somme erano state corrisposte, senza depositare documentazione a sostegno. Il TAR non ha dichiarato cessata la materia del contendere: preso atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente, ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando che la parte può disporre dell’azione fino a quando la causa è trattenuta in decisione e che il giudice non può sostituirsi alla sua valutazione dell’interesse. Quanto alle spese, ha ritenuto provato l’adempimento successivo al ricorso in base alla dichiarazione non contestata dal Ministero, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.; applicando la soccombenza virtuale, ha condannato il Ministero a rifondere 800 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari n. 1335 del 16 ottobre 2025, pronunciata all’esito del procedimento R.G. n. 255/2025, con la quale è stato statuito
Le disposizioni disciplinano l’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto, tuttavia, la sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse ha condotto all’improcedibilità.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Aggiunge che alla notifica della sentenza non è seguito l’adempimento da parte dell’Amministrazione e che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 23 ottobre 2025, previsto dall’art. 14, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997 e ss.mm.ii., il quale, al comma 1, dispone che “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Per le amministrazioni indicate, le procedure di pagamento dei titoli esecutivi devono essere completate entro 120 giorni dalla notificazione; prima della scadenza il creditore non può procedere all’esecuzione forzata né notificare precetto. Nel caso concreto, la ricorrente deduceva che il termine era decorso.
In ordine alle spese e onorari del giudizio, il Collegio, preso atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui la sentenza è stata integralmente eseguita e le somme dovute sono state corrisposte, sebbene in data successiva al deposito del ricorso - senza essere smentita, sul punto, dal Ministero, nemmeno in sede di discussione in udienza, con la conseguenza che la circostanza può ritenersi provata in base al principio di non contestazione di cui all’art. 64, co. 2, c.p.a. – condanna l’Amministrazione alla rifusione, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La circostanza dell’integrale adempimento, dichiarata dalla ricorrente e non contestata dal Ministero, è stata ritenuta provata in applicazione del principio di non contestazione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, fino a quando la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione; in tal caso il giudice prende atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiara improcedibile il ricorso, senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- Nel giudizio amministrativo, una dichiarazione relativa a fatti rilevanti per la decisione, non smentita dalla controparte, può essere ritenuta provata in applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a.
- Quando il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile perché l’amministrazione ha eseguito il giudicato dopo la sua proposizione, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione in applicazione della soccombenza virtuale.
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