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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24390/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la determinazione della pena operata dalla Corte d'appello di Torino: in particolare si denunciava la violazione dell'art. 81 c.p. e dell'art. 597 c.p.p. per aver aumentato gli incrementi di pena in continuazione rispetto alla precedente determinazione (violazione del divieto di reformatio in peius), la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e difetti motivazionali nella determinazione della pena-base e degli aumenti, nonché la mancata comunicazione, ai sensi degli artt. 545-bis e 598 c.p.p., della possibilità di chiedere l'applicazione di pene sostitutive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto violato il divieto di reformatio in peius con riferimento agli aumenti di pena operati in continuazione per i capi A e D e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, procedendo alla rideterminazione della pena in questa sede. La pena è stata rideterminata in complessivi 3 anni e 20 giorni di reclusione e euro 3.465 di multa (pena-base per il reato riqualificato ex art. 648 c.p. pari a 4 anni e 4.800 euro, più gli aumenti per i capi A e D compensati con la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2 c.p.p., come dettagliato dalla Corte). I motivi sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche e sulla motivazione della determinazione della pena sono stati dichiarati infondati: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'esclusione della prevalenza delle attenuanti e la misura della pena. Anche il motivo relativo all'omissione dell'avviso sulle pene sostitutive è stato ritenuto infondato in quanto il giudice ha un potere discrezionale e l'omessa formulazione dell'avviso non comporta nullità quando presuppone una implicita valutazione di insussistenza dei presupposti per la misura sostitutiva.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Usato per regolare gli aumenti di pena in caso di continuazione; la Corte ha richiamato il principio che non è consentito aumentare gli incrementi in continuazione rispetto a quanto già stabilito se ciò comporta peggioramento della posizione dell'imputato (divieto di reformatio in peius).

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 81 c.p. in tema di limiti alla riforma peggiorativa in sede d'appello; la Corte ha valutato la legittimità della rideterminazione della pena in appello alla luce di tale disciplina.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma richiamata per la riqualificazione del fatto indicato nel capo E; la Corte ha ritenuto applicabile tale fattispecie per la porzione di reato riqualificata.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma relativa al furto aggravato, richiamata in relazione ai capi contestati (capo A e D) e al calcolo degli aumenti in continuazione.

  • art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

    Aggravante contestata in relazione alle modalità del reato; la Corte d'appello ha motivato sulla gravità del danno e sulle modalità, giustificando la mancata prevalenza delle attenuanti generiche.

  • art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata e valutata dalla Corte d'appello nella determinazione della pena e nella esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'avviso sulla possibilità di pene sostitutive; la Corte di Cassazione ha affermato che l'omessa formulazione dell'avviso non determina automaticamente nullità della sentenza, posto il potere discrezionale del giudice e la possibile implicita valutazione di insussistenza dei presupposti.

  • art. 598 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo relativo alle sanzioni sostitutive; la Corte lo ha valutato insieme all'art. 545-bis confermando l'infondatezza della doglianza.

  • art. 442, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli effetti della riduzione per rito abbreviato; la Corte ha applicato tale riduzione nella nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius impedisce che, a seguito di impugnazione dell'imputato, la sua posizione venga sostanzialmente aggravata in termini di pena: aumenti di pena in continuazione non possono essere superiori a quelli già decisi in precedenza se la struttura del reato continuato rimane la stessa.
  • Il giudice d'appello può riqualificare il fatto in reato meno grave e fissare una pena-base anche diversa, purché la sanzione finale non sia superiore a quella già inflitta; la Corte di cassazione può, se necessario, rideterminare in concreto la pena quando non sono richieste valutazioni discrezionali ulteriori.
  • La mancata formulazione dell'avviso sulle pene sostitutive ex art. 545-bis c.p.p. non determina automaticamente la nullità della sentenza: il giudice ha un potere discrezionale e l'omissione può essere giustificata da una implicita valutazione di insussistenza dei presupposti per le pene sostitutive.
  • La prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti deve essere adeguatamente motivata; se la Corte motiva che le modalità e il danno cagionato giustificano l'esclusione della prevalenza, tale scelta è sindacabile solo se carente sotto il profilo logico-giuridico.
  • Se la Corte di cassazione accerta una violazione limitata alla determinazione del trattamento sanzionatorio, può annullare senza rinvio e procedere direttamente alla redeterminazione della pena quando le operazioni non richiedono valutazioni discrezionali ulteriori.

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