Cassazione Civile, Ordinanza n. 28987/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a precetto notificato a due soggetti che avevano garantito un mutuo ipotecario. Essi avevano chiesto, tra l’altro, di dichiarare la nullità/inefficacia dell’ipoteca, della fideiussione e del precetto, nonché, in subordine, la nullità delle clausole del mutuo per usura, indeterminatezza del tasso e anatocismo. Il Tribunale di Napoli, investito dopo riassunzione, ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio perché riteneva che solo la domanda di nullità della fideiussione per violazione antitrust fosse attratta alla sezione specializzata in materia di impresa, mentre le altre domande di opposizione a precetto, riguardanti il rapporto di mutuo e il titolo esecutivo, dovessero restare al Tribunale di Castrovillari. La società opposta ha chiesto che fosse confermata la competenza del Tribunale di Castrovillari per le domande diverse dalla nullità antitrust della fideiussione.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento d’ufficio e ha dichiarato che la competenza spetta al Tribunale di Castrovillari per tutte le domande dell’opposizione a precetto diverse dalla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. Ha ritenuto che tra la domanda relativa al mutuo/precetto e quella sulla fideiussione antitrust non vi fosse connessione qualificata, ma solo connessione occasionale, sicché non operava lo spostamento di competenza verso la sezione specializzata in materia di impresa. Le parti sono state rimesse dinanzi al Tribunale di Castrovillari anche per le spese, con termine per la riassunzione.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, L. 10 ottobre 1990, n. 287
le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza ... sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata
attrazione alla sezione specializzata in materia di impresa delle sole azioni di nullità e risarcimento del danno antitrust
art. 3, comma 3, D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168
le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2
la connessione rilevante è solo quella qualificata/forte, non la connessione meramente occasionale
art. 4, comma 1-ter, D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168
per le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d)... sono inderogabilmente competenti
individua la sezione specializzata territorialmente competente per le controversie antitrust e connesse
Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario
il cumulo nello stesso processo è ammesso solo in presenza di connessione qualificata, non per le ipotesi di mero cumulo oggettivo o connessione debole
la questione di nullità della fideiussione antitrust, se devoluta con domanda di accertamento, richiede decisione con efficacia di giudicato e non può essere trattata incidentalmente dal giudice della sola opposizione a precetto
base del regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal giudice
richiamato per la proposizione del regolamento di competenza d’ufficio
invocato in via subordinata dagli opponenti per sostenere la non debenza degli interessi in caso di usura
richiamato come parametro per la dedotta indeterminatezza delle clausole sugli interessi
richiamato per la dedotta mancanza dell’importo massimo garantito nella fideiussione omnibus
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le controversie antitrust si estende anche alle azioni dirette a far valere la nullità del contratto "a valle" che riproduce clausole dell’intesa vietata, poiché la decisione sulla nullità del contratto presuppone l’accertamento della nullità dell’intesa anticoncorrenziale.
- Tale attrazione di competenza opera però solo quando la nullità antitrust è fatta valere in via di azione; se la questione emerge soltanto in via di eccezione, il giudice adito la conosce solo incidentalmente e non si radica la competenza della sezione specializzata.
- L’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 168/2003 va interpretato restrittivamente: la connessione idonea a spostare la competenza alle sezioni specializzate è solo quella qualificata o forte, assimilabile alle ipotesi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., non la connessione meramente occasionale o il mero cumulo oggettivo di domande.
- Quando nello stesso giudizio convivono una domanda di competenza della sezione specializzata e altre domande devolute alla competenza ordinaria del giudice dell’esecuzione o del giudice naturale della causa principale, occorre separare le cause, senza estendere per connessione debole la competenza specializzata all’intera controversia.
- L’opposizione a precetto resta nella competenza funzionale del giudice competente per l’esecuzione; la presenza di una domanda autonoma di nullità antitrust della fideiussione non trascina automaticamente tutte le ulteriori contestazioni sul mutuo e sul titolo esecutivo davanti alla sezione specializzata.
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