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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15631/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il PM ha impugnato l'assoluzione emessa dal Tribunale di Savona per il reato previsto dall'art. 635, comma 2, cod. pen., asserendo che la sentenza ha erroneamente qualificato come "meri sospetti" elementi probatori che, secondo l'accusa, erano invece indizi "gravi, precisi e concordanti": la deposizione del teste Brig. Furfaro, la dichiarazione della persona offesa Stefania Como, le immagini della videosorveglianza comunale che avrebbero ripreso l'imputato nei pressi del veicolo danneggiato il 15 marzo 2022 e messaggi inviati via Facebook Messenger dall'imputato con contenuto sostanzialmente confessorio. Il PM ha sostenuto che non sussistono ipotesi alternative plausibili e che la valutazione del Tribunale, fondata sulla presunta scarsa qualità delle immagini e su possibili spiegazioni alternative (es. perdita di equilibrio mentre era in sella a una bicicletta), è illogica e contraddittoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del PM. Il motivo è stato che il ricorso mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione in fatto e una diversa lettura della prova, operazione preclusa alla Corte di legittimità. La Corte ha ritenuto che la sentenza del Tribunale avesse fornito adeguata e coerente motivazione, avendo esaminato i singoli elementi probatori e spiegato perché non fossero sufficienti per affermare la responsabilità penale dell'imputato (qualità mediocre delle immagini, distanza/posizionamento, possibile comportamento involontario dell'imputato, contenuto dei messaggi valutato come ipotetico e non inequivocabile, mancanza di movente, intervallo temporale tra parcheggio e scoperta del danno). Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'assoluzione è rimasta definitiva.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    art. 635, comma 2, cod. pen.

    Norma del codice penale che disciplina il reato di danneggiamento aggravato; qui indicata quale fattispecie addebitata all'imputato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Disposizione che indica i motivi di ricorso per cassazione in materia penale; il PM ha invocato lettere relative a vizio di motivazione e violazione di legge per sostenere la nullità dell'assoluzione.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il giudizio di assoluzione per non aver commesso il fatto o per non essere provata la sua responsabilità; la Corte ha valutato la correttezza dell'applicazione di tale disposizione da parte del Tribunale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma concernente le valutazioni e i criteri probatori nel processo penale; è stata richiamata in relazione al vizio di motivazione asserito dal ricorrente e alla necessità che il giudice espliciti le ragioni della propria valutazione delle prove.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di fatto né riesaminare la prova per formulare una diversa ricostruzione storica: i motivi che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono, di regola, inammissibili.
  • Un giudice di merito che spieghi in modo coerente e motivato perché ritiene insufficiente il materiale probatorio (es. qualità delle immagini, distanza, incertezza interpretativa dei messaggi, mancanza di movente, intervallo temporale) ottiene la preclusione dell'intervento della Cassazione su tali aspetti.
  • La mera presenza di una persona nei pressi di un veicolo ripreso da videosorveglianza non è automaticamente prova di responsabilità per il danneggiamento; occorre valutare qualità delle immagini, posizione, dinamica, possibili spiegazioni alternative e collegamento causale tra comportamento e danno.
  • Messaggi di scuse o ammissioni su piattaforme informatiche possono avere diverso valore probatorio: solo se chiaramente confessori e contestualizzati possono integrare la prova; altrimenti vanno valutati insieme ad altri elementi e alle possibili interpretazioni alternative.
  • Per il PM che impugna un'assoluzione è necessario articolare censure che non si limitino a chiedere una diversa valutazione delle prove, ma che evidenzino vizi di diritto o di motivazione manifestamente illogica, ossia errori che rientrino nella competenza di legittimità.

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