Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41515/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato la condanna per ricettazione e truffa aggravata e aveva riconosciuto la recidiva reiterata e specifica. Il difensore deduceva: (i) violazione di legge (artt. 99 e 157 e ss. c.p.) e vizio di motivazione per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che i presupposti della recidiva non sussistevano e che i reati si sarebbero prescritti il 21/12/2021; (ii) violazione di legge (art. 133 c.p.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le doglianze manifestamente infondate. Ha ritenuto esaustiva la motivazione della Corte d'Appello in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata e specifica, richiamando i quattro precedenti per ricettazione e la valutazione sul carattere criminoso stabile del ricorrente. Ha altresì ritenuto completa la motivazione sul trattamento sanzionatorio: pena base superiore al minimo per gravità della condotta e pericolosità del soggetto, aumento per recidiva e continuazione con incremento ritenuto congruo in relazione al ruolo non marginale dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, dl. n.137 del 2020

    Richiamata per indicare che il procedimento di cassazione si è celebrato con contraddittorio scritto; norma considerata solo in relazione alla modalità processuale adottata.

  • art. 99 cod. pen.

    Utilizzato nella valutazione della recidiva; la Corte ha ritenuto la sussistenza della recidiva reiterata e specifica sulla base dei precedenti penali del ricorrente e ha applicato gli effetti aggravanti sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 157 e ss. cod. pen.

    Richiamati nell'ambito della prospettata estinzione per prescrizione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla prescrizione alla luce del riconoscimento della recidiva e della motivazione dei giudici di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata e ben motivata la scelta della pena base e degli aumenti per recidiva e continuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre le conseguenze della dichiarata inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente determinata (euro 3.000) alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La contestazione della recidiva in cassazione richiede argomentazioni solide e specifiche: i giudici valutano i precedenti penali e il quadro complessivo della condotta; se la motivazione dei giudici di merito è dettagliata, la censura verrà spesso considerata manifestamente infondata.
  • Le censure sulla prescrizione devono contestare puntualmente il calcolo dei termini e gli effetti di circostanze processuali e sostanziali; semplici affermazioni generiche sul decorso della prescrizione sono in genere inefficaci.
  • Sulle questioni di determinazione del trattamento sanzionatorio (art. 133 c.p.) la Corte di legittimità richiede che il giudice di merito abbia motivato la scelta della pena base e degli aggravanti/mitiganti; una motivazione che esplicita gravità della condotta, pericolosità e ruolo dell'imputato è normalmente ritenuta sufficiente.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile quando le doglianze sono manifestamente infondate, con conseguente condanna alle spese e possibile sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
  • Proceduralmente, se il procedimento è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi del d.l. n.137/2020, le memorie scritte e le deduzioni devono essere formulate in modo completo e puntuale fin da questo stadio processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.