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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32586/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento di importo rilevante emessa per crediti iscritti a ruolo da un ente territoriale per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada. La destinataria della cartella propose opposizione davanti al giudice di pace chiedendone l'annullamento per omessa notifica del verbale di accertamento delle infrazioni. I giudici di merito respinsero l'opposizione: il giudice di pace la ritenne inammissibile e il tribunale rigettò l'appello, affermando che l'opposizione era stata proposta tardivamente, considerando decisiva la sola data di iscrizione a ruolo del ricorso e non la data di spedizione a mezzo posta. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente denunciò violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che, trattandosi di opposizione recuperatoria soggetta al regime degli artt. 22 l. n. 689 del 1981 e 6-7 d.lgs. n. 150 del 2011, la tempestività doveva essere valutata in base alla spedizione del ricorso per posta entro il termine di legge, non già alla data di iscrizione a ruolo o di arrivo in cancelleria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che, per l'opposizione ex art. 22 l. n. 689 del 1981 e per le opposizioni disciplinate dagli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 2011, il ricorso può essere validamente proposto a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R e, in tal caso, la tempestività va valutata con riferimento alla consegna del plico all'agente postale entro il termine di legge, restando irrilevante il successivo arrivo alla cancelleria. Poiché nel caso concreto era incontestato che il ricorso era stato spedito entro trenta giorni dalla notificazione della cartella e che la relativa documentazione era stata prodotta, il tribunale aveva errato nel considerare decisiva la sola data di iscrizione a ruolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini la tempestività dell'opposizione secondo il principio di diritto enunciato e poi valuti il merito e gli altri profili in rito.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011

    violazione ed errata applicazione

    per l'opposizione avverso verbali di accertamento di violazioni del codice della strada è ammesso il deposito del ricorso anche a mezzo posta, con rilevanza della data di spedizione ai fini della tempestività.

  • art. 22 l. n. 689 del 1981

    l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione può essere proposta anche tramite raccomandata A/R; la tempestività si valuta con riferimento alla consegna del plico all'agente postale entro il termine previsto.

  • art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato quale disciplina del rito delle opposizioni a sanzioni amministrative, coerente con la possibilità di proposizione a mezzo posta.

  • art. 149 c.p.c.

    concorre a fondare la regola per cui, quando l'atto è spedito per posta, rileva il momento della consegna all'agente postale.

  • art. 4 l. n. 890 del 1982

    richiamato per affermare che, nel caso di notificazione a mezzo posta, la tempestività dipende dalla spedizione nei termini e non dalla ricezione in cancelleria.

  • art. 375 c.p.c.

    norma sul rito camerale in cassazione richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento in camera di consiglio e sulla memoria della parte ricorrente.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • L'opposizione a sanzioni amministrative proposta per posta a mezzo raccomandata A/R è tempestiva se il ricorso è consegnato all'agente postale entro il termine di legge, anche se perviene alla cancelleria successivamente alla scadenza.
  • Ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, non può attribuirsi rilievo esclusivo alla data di iscrizione a ruolo o di arrivo del ricorso in cancelleria quando il deposito sia stato effettuato mediante spedizione postale nei modi consentiti dalla legge.
  • La disciplina delle opposizioni in materia di sanzioni amministrative e di violazioni del codice della strada deve essere interpretata in senso coerente con la possibilità di deposito del ricorso per posta, valorizzando la data di spedizione come momento rilevante per il rispetto del termine.
  • Quando la documentazione di merito attesta invio e ricezione della raccomandata entro i termini, il giudice non può dichiarare tardiva l'opposizione ignorando tale prova documentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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