Cassazione Penale, Sentenza n. 7458/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge perché il giudice, nel procedimento di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), ha applicato la misura di sicurezza dell'espulsione che non era stata oggetto di accordo tra le parti e senza fornire alcuna motivazione in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale del medesimo. Inoltre, la sentenza aveva concesso la sospensione condizionale della pena per reati in materia di stupefacenti, circostanza che, secondo la giurisprudenza, esclude l'attuale pericolosità sociale e quindi l'avallo dell'espulsione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione disposta ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/1990. La Corte ha rilevato che la decisione del GIP non contiene alcuna motivazione circa la pericolosità sociale del ricorrente, requisito necessario per applicare l'espulsione in sede di patteggiamento. Ha altresì richiamato la giurisprudenza che esclude l'espulsione quando è concessa la sospensione condizionale della pena per reati in materia di stupefacenti. Pertanto l'ordine di espulsione è stato annullato; la pena concordata e gli altri effetti della sentenza sono rimasti impregiudicati.
Norme richiamate
Regola il patteggiamento; la Corte sottolinea che l'applicazione di misure di sicurezza (come l'espulsione) in una sentenza di patteggiamento richiede una specifica motivazione e, se non concordata dalle parti, non può essere disposta senza accertare la pericolosità sociale.
art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Prevede l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato come misura di sicurezza; la Corte richiede che, prima di applicarla nel patteggiamento, il giudice compia un motivato accertamento della pericolosità sociale del condannato.
Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021 (Gega)
in tema di misure di sicurezza, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dall'art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può essere applicata dal giudice di merito con la sentenza di patteggiamento solo previo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero
Giurisprudenza che stabilisce il principio vincolante: per disporre l'espulsione in sede di patteggiamento è necessario un concreto e motivato accertamento della pericolosità sociale.
Sez. 6, n. 4210 del 18/01/2022 (Okshtuni)
Conferma il principio secondo cui l'espulsione richiede una motivazione sulla pericolosità sociale anche nei casi di patteggiamento.
Sez. 3, n. 29586 del 28/05/2021 (Nzebude)
Fa parte della giurisprudenza che ritiene che la concessione della sospensione condizionale della pena per reati in materia di stupefacenti escluda l'attuale pericolosità sociale e quindi osti all'applicazione dell'espulsione.
Sez. 6, n. 17183 del 18/04/2007 (Samuel)
Precedente giurisprudenziale che ha affermato l'incompatibilità tra la sospensione condizionale della pena (per stupefacenti) e l'espulsione, per l'esclusione implicita della pericolosità sociale.
Decreto del Primo Presidente n. 68 del 28/4/2016
Predispone la possibilità di motivazione in forma semplificata; la Corte ha redatto la motivazione secondo tale forma.
Massime di principio
- In sede di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice può imporre misure di sicurezza come l'espulsione solo se effettua un motivato accertamento della pericolosità sociale del soggetto; l'assenza di detta motivazione è motivo di annullamento.
- Se la misura dell'espulsione non è stata oggetto di accordo tra le parti, la sua applicazione richiede maggiori cautele e deve essere adeguatamente motivata in fatto e diritto.
- La concessione della sospensione condizionale della pena per reati in materia di stupefacenti è, secondo consolidata giurisprudenza, incompatibile con l'espulsione, in quanto implica l'esclusione dell'attuale pericolosità sociale.
- Nei casi simili, il difensore deve verificare che il patteggiamento contenga espressa previsione circa eventuali misure di sicurezza o chiederne la motivazione specifica in sentenza; in mancanza è proponibile ricorso per cassazione.
- La Cassazione, quando riscontra carenza motivazionale sulle misure di sicurezza in un patteggiamento, può annullare la parte relativa all'espulsione senza rinvio, lasciando impregiudicati gli altri effetti della sentenza.
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