Cassazione Penale, Sentenza n. 33060/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I tre ricorrenti impugnavano la sentenza del 07/01/2021 della Corte d'Appello di Potenza che aveva confermato la condanna per estorsione aggravata, anche con l'aggravante del cosiddetto metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.). D'AFFUSO denunciava contraddittorieta e insufficienza della motivazione rispetto al suo ruolo, chiedeva il riconoscimento della neutralita della sua condotta e la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante. RUFRANO contestava l'utilizzabilita delle dichiarazioni della persona offesa (Brancaccio) per mancata somministrazione degli avvisi difensivi ex art. 64 c.p.p., la carenza di riscontri alle sue dichiarazioni e la non configurabilita dell'aggravante mafiosa; chiedeva inoltre il riconoscimento delle attenuanti. COLANGELO deduceva la lesione del diritto di difesa per differenziata trattazione orale tra coimputati in regime emergenziale (art. 23 decreto-legge n.149/2020), l'inutilizzabilita delle dichiarazioni di Brancaccio, l'insufficienza delle prove della sua partecipazione, la mancata prova dell'aggravante del metodo mafioso e profili di errata determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di D'AFFUSO e RUFRANO per mera reiterazione o per questioni non devolute e di merito non sindacabili in cassazione; entrambi sono condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, nonche al rimborso spese alla parte civile. Il ricorso di COLANGELO e' invece accolto nel primo motivo: la Corte ha ritenuto illegittima la diversa modulazione della trattazione (scritta per COLANGELO e orale per i coimputati) in violazione dell'art. 23 d.l. n.149/2020 e del principio di trattazione unitaria e del contraddittorio; ne e' conseguito l'annullamento della sentenza con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Potenza per il prosieguo e la celebrazione con le garanzie processuali richieste.
Norme richiamate
Riferita come aggravante del cosiddetto metodo mafioso; la Corte di merito aveva ritenuto sussistente l'aggravante per la pregnante evocazione della pericolosita di soggetti 'cerignolani' e per la maggiore forza intimidatrice esercitata sulla vittima
Norma sugli avvisi dovuti all'indagato/imputato; i ricorrenti lamentavano la mancata somministrazione degli avvisi alla persona offesa che si era anche autoaccusata di reati connessi, deducendo la inutilizzabilita delle sue dichiarazioni; la Cassazione ha ritenuto che la questione, se rilevante, doveva essere previamente censurata in appello
art. 23 decreto-legge n. 149 del 2020 (comma 1)
Disciplina emergenziale sul rito di trattazione in Corte di Appello durante la pandemia: se anche una sola delle parti legittimate richiede tempestivamente la trattazione orale, la forma ordinaria deve essere adottata per tutte le impugnazioni connesse; la Corte ha ritenuto violato il diritto di difesa di Colangelo per aver adottato moduli differenti
Articolo sulle motivazioni dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha applicato i principi di inammissibilita per motivi che riproducono le deduzioni d'appello senza sollevare specifiche questioni di diritto
Norma sulla declaratoria di inammissibilita del ricorso; usata per dichiarare inammissibili i ricorsi di D'Affuso e Rufrano
Principi sulla valutazione dei mezzi di prova; i ricorrenti contestavano la valutazione delle dichiarazioni testimoniali, ma la Corte ha ricordato che la valutazione di attendibilita e' questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni
art. 178 cod. proc. pen. (lett. c)
Richiamato in relazione alla nullita per violazione del diritto di difesa dedotta dal ricorrente Colangelo; la Corte ha ritenuto che la divergente forma di trattazione abbia leso il diritto di difesa
art. 591 e art. 581 cod. proc. pen.
Richiamati in tema di aspecificita e insufficienti requisiti dei motivi di ricorso quando non affrontano puntualmente la motivazione del giudice di merito
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre in modo iterativo le stesse questioni gia trattate in appello senza sollevare specifici profili di diritto o indicare precise carenze argomentative della motivazione
- Le questioni che richiedono accertamenti di fatto, come l'attendibilita di una testimonianza o la qualificazione del ruolo di un dichiarente, devono essere sollevate e valutate in appello; non possono essere proposte per la prima volta in cassazione se implicano sindacato di fatto
- L'invocazione di inutilizzabilita delle dichiarazioni rese da un soggetto che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere trattato come indagato/imputato (e perciò avrebbe dovuto ricevere gli avvisi ex art. 64 c.p.p.) necessita del previo esame del giudice di merito e non e' normalmente proponibile direttamente in sede di legittimita
- In regime di disciplina emergenziale (art. 23 d.l. n.149/2020), se anche una sola parte legittimamente richiede la trattazione orale, la forma ordinaria si applica unitariamente a tutte le impugnazioni connesse contro lo stesso provvedimento; la differenziazione delle forme di trattazione puo' ledere il diritto di difesa e il contraddittorio
- La qualificazione dell'aggravante del 'metodo mafioso' richiede elementi concreti che dimostrino la volonta di evocare o far temere l'azione di un'organizzazione di tipo mafioso e non puo' essere ricavata soltanto da generici riferimenti a soggetti pericolosi senza adeguata contestualizzazione
- La valutazione della prova testimoniale e della credibilita della persona offesa e' questione di merito riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo in presenza di manifeste contraddizioni o di motivazione illogica e surrettizia
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