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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37823/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pieri ha impugnato la sentenza di conferma della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo: 1) violazione dell'art. 131-bis c.p. per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 2) violazione dell'art. 62 n.4 c.p. e dell'art. 62-bis c.p. per mancato riconoscimento delle attenuanti (tra cui quella del lucro/tenuità); 3) violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. per aver negato o revocato la sospensione condizionale della pena. I fatti contestati riguardavano la cessione (sorpreso in flagranza) di una dose di cocaina a un acquirente, nonché il rinvenimento di ulteriori dosi di cocaina e hashish occultate in una scatola metallica; gli elementi fattuali richiamati in motivazione includevano modalità organizzative (stazionamento notturno in piazza nota per spaccio, occultamento di più involucri) e il tenore qualitativo/peso della sostanza (cocaina di elevata purezza, quantità complessiva significativa rispetto alla funzione protettiva della norma).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: i giudici di merito hanno fornito motivazione congrua circa l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità, evidenziando l'organizzazione dell'attività di spaccio, l'occultamento della sostanza, la varietà e il numero di dosi rinvenute e l'elevata purezza della cocaina; tali elementi escludevano la 'speciale tenuità' e la non abitualità. Ha rigettato anche il secondo motivo: le attenuanti generiche e l'attenuante richiamata (art. 62, n.4) non sono state riconosciute in ragione della gravità complessiva del fatto, del lucro potenziale (stima superiore a €100) e dei precedenti dell'imputato; la Corte ha chiesto motivazione puntuale per riconoscere tali attenuanti, che qui manca. Quanto al terzo motivo, la censura sulla sospensione condizionale della pena è stata ritenuta infondata: la concessione della sospensione per la seconda volta è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice e il rigetto/revoca del beneficio era adeguatamente motivato dai precedenti e dalla prognosi di non astensione da reati. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale contestata: applicata per la condanna per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte di merito ha ritenuto provata la fattispecie sulla base della flagranza e del materiale probatorio

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha interpretato e applicato la norma escludendone l'operatività nel caso concreto, per la presenza di modalità organizzative, occultamento, varietà e quantità/purezza delle sostanze e per il lucro stimato

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante richiamata dal ricorrente: la Corte di merito non l'ha riconosciuta ritenendo che la gravità dell'evento, il lucro e i precedenti non consentivano di qualificare il fatto come di bassa offensività

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata tra le norme sulle attenuanti: i giudici di merito hanno richiesto una verifica puntuale e motivata dell'entità del lucro e della ridotta offensività, non riscontrata nel caso

  • art. 164, comma 4, cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena (limiti e ripetizione della concessione): la Corte ha rilevato che la possibilità di concedere la sospensione per la seconda volta è discrezionale e subordinata al rispetto dei limiti dell'art. 163; nel caso concreto il giudice di merito ha motivato il diniego/conseguente revoca sulla base dei precedenti e della prognosi

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato come parametro per verificare se la pena cumulata consente la concessione della sospensione condizionale; la Corte ha osservato che la decisione sul secondo riconoscimento è rimessa al giudice e valutata nel caso concreto

  • art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.

    Norma sulla revoca della sospensione condizionale: la sentenza di merito aveva richiamato tale disposizione per giustificare la revoca del precedente beneficio; la Cassazione ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito argomentazioni atte a dimostrarne l'inapplicabilità

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non basta il limitato quantitativo; il giudice valuta congiuntamente le modalità della condotta (organizzazione, occultamento, ripetitività o non occasionalità) e il danno/pericolo effettivo o potenziale (comprendendo purezza della sostanza e varietà delle dosi).
  • La mera esiguità del peso non è automaticamente decisiva: elevata purezza, occultamento o modalità 'da spaccio' possono escludere la tenuità e la non abitualità.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche o di specifiche attenuanti legate al lucro richiede una motivazione puntuale che valuti sia l'entità del profitto sia la gravità del pericolo creato; giudici richiedono prova o argomentazione esaustiva per attenuare la responsabilità in reati di droga.
  • La sospensione condizionale della pena è rimessa in parte alla discrezionalità del giudice: anche se tecnicamente possibile concederla più volte, il giudice valuta i precedenti, la prognosi di astensione e le circostanze concrete; una precedente revoca e la presenza di precedenti ostano alla concessione.
  • Errori formali o refusi nella motivazione non inficiano la sentenza quando il ragionamento complessivo risulti coerente e sufficientemente argomentato.

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