Sentenza del 20/05/2024 n. 13989 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. aveva impugnato l’intimazione di pagamento notificata il 1° settembre 2014 e la cartella relativa a IRPEF, IRAP, IVA e addizionali per il 2002. Deduceva, tra l’altro, di beneficiare delle proroghe fiscali previste dall’art. 20 della legge n. 44/1999 per le vittime di usura ed estorsione, l’irregolarità della notifica degli atti presupposti, l’illegittimità delle sanzioni e l’erroneo calcolo di interessi e aggi. Dopo l’accoglimento in primo grado, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva ritenuto validi cartella e intimazione, salvo ridurre gli interessi a 6.941,88 euro e ricalcolare gli aggi. In Cassazione la contribuente ha denunciato, con il primo motivo, il difetto di motivazione sulle proroghe e sugli interessi; con il secondo, la violazione dell’art. 20 della legge n. 44/1999, sostenendo che le proroghe fiscali disposte in suo favore rendevano inesigibili i tributi e incidevano anche sul giudizio tributario. La Cassazione ha respinto il primo motivo, perché la sentenza d’appello esponeva le ragioni della decisione, e accolto il secondo, rilevando che il giudice d’appello non aveva verificato se cartella e intimazione riguardassero tributi divenuti inesigibili in forza delle proroghe, anche in considerazione dei reiterati eventi lesivi e dei provvedimenti dedotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo e rigettato il primo. Ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria n. 3158/08/2022 e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, perché verifichi se i tributi non versati fossero dovuti nel periodo coperto dalle proroghe fiscali e applichi i principi enunciati; al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa definitivamente la debenza del carico tributario: il ricorso della contribuente ha avuto esito favorevole in Cassazione, ma l’esito finale della controversia dipenderà dal rinvio.
Norme richiamate
Legge 23 febbraio 1999, n. 44, art. 20, comma 2
A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
La proroga riguarda gli adempimenti fiscali con scadenza entro un anno dall’evento lesivo e si applica, ricorrendone i presupposti, per tre anni. Può comprendere obblighi di versamento e adempimenti formali; il giudice deve verificare se i tributi oggetto della cartella ricadano nei periodi effettivamente coperti dai provvedimenti di proroga.
Legge 23 febbraio 1999, n. 44, art. 20, commi 1, 3 e 4
Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui ai comma 2 dell'art. 20 della legge n. 44 del 1999 come novellato dall'art. 2 della legge n. 3 del 2012 - disposte dalla giurisdizione ricevente il provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1 - incidono sul processo di esecuzione forzata (comma 4) ovvero sul processo di cognizione (commi 1, 2 e 3).
La sospensione del comma 4 riguarda i processi esecutivi; le sospensioni e proroghe previste dai commi 1, 2 e 3, compresa la proroga fiscale, incidono invece anche sui processi di cognizione. Pertanto, la proroga fiscale può rilevare nel giudizio tributario e non è corretto escluderne l’effetto solo perché l’intimazione è estranea alla fase esecutiva.
Legge 23 febbraio 1999, n. 44, art. 20, commi 7 e 7-bis, come modificati dalla legge n. 3 del 2012
le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1.
L’efficacia delle sospensioni e della proroga è collegata al provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente. Nel caso concreto, il giudice del rinvio deve considerare i provvedimenti dedotti e accertare quali scadenze fiscali e periodi siano effettivamente coperti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
La Corte ha esaminato il primo motivo sotto il profilo della nullità per difetto assoluto di motivazione e il secondo come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge; il primo è stato rigettato e il secondo accolto.
Codice di procedura civile, art. 384
La decisione enuncia il principio di diritto applicabile e cassa con rinvio affinché il giudice di merito compia gli accertamenti omessi e decida nuovamente attenendosi a tale principio.
Massime di principio
- Per applicare la proroga fiscale dell’art. 20, comma 2, della legge n. 44/1999 occorre verificare che il contribuente rientri tra i beneficiari, che l’adempimento fiscale scadesse entro un anno dall’evento lesivo e che la scadenza ricada nel periodo coperto dalla proroga disposta.
- La proroga degli adempimenti fiscali può incidere sul giudizio tributario e sulla possibilità di riscuotere tributi relativi a scadenze prorogate; non è limitata alla fase esecutiva.
- Se un tributo non versato è coperto dalla proroga, il ritardo non è configurabile nel periodo prorogato e possono venir meno il titolo per il recupero, le sanzioni e gli interessi riferiti a quel periodo. Se il contribuente ha già pagato somme non dovute per effetto della proroga, può sussistere il diritto al rimborso.
- La sospensione prevista per i processi esecutivi dal comma 4 dell’art. 20 va distinta dalla proroga fiscale del comma 2: la prima opera sull’esecuzione forzata, la seconda può rilevare anche nel processo di cognizione tributario.
- Il giudice deve esaminare concretamente gli eventi lesivi e i provvedimenti di proroga dedotti, verificando il loro ambito temporale e il collegamento con gli specifici tributi iscritti a ruolo; non basta escludere il beneficio perché il debito è sorto in un anno anteriore o perché l’intimazione non è un atto esecutivo.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente al contribuente l’annullamento definitivo del debito: stabilisce il criterio giuridico e rimette al giudice di merito gli accertamenti fattuali e la nuova decisione.
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