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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36690/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato era stato riconosciuto colpevole di truffa e condannato dal Tribunale di Ferrara a un anno di reclusione e 400 euro di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile; la Corte d’appello di Bologna aveva confermato la decisione. Con il primo motivo, la difesa denunciava violazione dell’art. 640 c.p. e vizi motivazionali e probatori, sostenendo che non fosse provata l’identità dell’autore della truffa online: l’utenza telefonica era intestata a un soggetto straniero, la carta prepagata era stata richiesta a distanza dal luogo di residenza dell’imputato, non risultava provata la sua disponibilità della carta né l’autenticità delle firme sui documenti di rilascio e non sarebbero stati dimostrati i prelievi; si lamentava inoltre la mancata considerazione delle allegazioni difensive e di assoluzioni ottenute in altri procedimenti per fatti ritenuti analoghi. Con il secondo motivo, contestava la motivazione sulla recidiva e la misura dell’aumento di pena: pur essendo stata contestata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 3, c.p., l’aumento era stato applicato nella misura del doppio anziché della metà della pena base. Con il terzo motivo, censurava il diniego delle attenuanti generiche e l’uso della mancata ammissione di responsabilità quale elemento sfavorevole, deducendo la lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico e reiterativo di doglianze già esaminate dalla Corte d’appello. Ha osservato che la sentenza di merito aveva valorizzato il collegamento della carta prepagata richiesta con il documento d’identità dell’imputato, mai denunciato smarrito, l’associazione a un numero telefonico a lui riconducibile e attivato con la patente di guida, nonché l’effettuazione dei prelievi nell’area di residenza; ha inoltre escluso che esiti di altri procedimenti potessero vincolare la valutazione autonoma delle prove acquisite nel processo. Il secondo motivo è stato accolto soltanto quanto alla misura dell’aumento: la recidiva era stata adeguatamente motivata sulla base di plurime condanne per reati della stessa specie dal 2018, ma l’aumento doveva essere pari alla metà, come previsto dalla recidiva contestata ai sensi dell’art. 99, comma 3, c.p., e non al doppio. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato quanto al diniego delle attenuanti generiche: la mancanza di elementi positivi e i precedenti specifici erano stati ritenuti sufficienti a giustificarlo; la negazione dell’addebito non poteva invece essere valutata in senso sfavorevole, ma tale riferimento non era decisivo, poiché il diniego risultava autonomamente fondato sugli altri elementi. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all’aumento per la recidiva, riducendolo a tre mesi di reclusione e 100 euro di multa e rideterminando la pena finale in nove mesi di reclusione e 300 euro di multa; ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. Le statuizioni civili sono rimaste ferme, non essendo state autonomamente impugnate e non incidendo su di esse la riduzione relativa alla circostanza soggettiva. Non sono state liquidate le spese richieste dalla parte civile, che si era limitata a rassegnare le conclusioni senza svolgere un’attività utile a contrastare il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Questa Corte ha condivisibilmente chiarito che, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità in ordine al delitto di truffa "on line", assume decisivo rilievo, in assenza di ricostruzioni alternative del fatto, l'incameramento del profitto illecito confluito su carta di credito intestata al soggetto agente, emergendo con evidenza il ruolo essenziale del predetto nella perpetrazione del delitto.

    Nella truffa online, quando mancano ricostruzioni alternative, l’incameramento del profitto illecito su una carta intestata all’agente può assumere rilievo decisivo per affermarne la responsabilità.

  • art. 192 c.p.p.

    Il ricorrente omette di considerare che la sentenza impugnata ha negato pregnanza confutativa alla tesi di un furto di identità evidenziando che alla carta prepagata richiesta a nome dell’Oltremonti, esibendo la sua carta di identità, mai denunziata smarrita, era collegato un numero di telefono riconducibile al medesimo e attivato utilizzando la sua patente di guida, e che i prelievi degli importi frutto della truffa informatica risultano avvenuti nell’area di residenza del prevenuto secondo le risultanze acquisite in atti.

    La valutazione della prova può fondarsi sulla lettura complessiva degli elementi acquisiti, fra cui i collegamenti documentali e telefonici con l’imputato e la localizzazione dei prelievi; nel caso concreto le censure non hanno specificamente scalfito tale ricostruzione.

  • art. 533 c.p.p.

    Questa Corte ha condivisibilmente chiarito che, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità in ordine al delitto di truffa "on line", assume decisivo rilievo, in assenza di ricostruzioni alternative del fatto, l'incameramento del profitto illecito confluito su carta di credito intestata al soggetto agente, emergendo con evidenza il ruolo essenziale del predetto nellaperpetrazione del delitto.

    Ai fini dell’affermazione della responsabilità per truffa online, l’incameramento del profitto su carta intestata all’agente può costituire elemento decisivo in assenza di alternative ricostruzioni del fatto, secondo la valutazione probatoria richiamata dalla Corte.

  • art. 99, comma 3, c.p.

    E’ invece fondata la censura relativa all’entità dell’aumento effettuato nella misura del doppio della pena (“mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa … aumentata per la contestata recidiva alla pena finale di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa”) piuttosto che della metà della stessa, in conformità alla contestazione che addebita al ricorrente la “recidiva di cui all’art. 99, comma 3, cod. pen.”.

    Quando è contestata la recidiva di cui all’art. 99, comma 3, c.p., l’aumento applicabile è pari alla metà della pena base; un aumento superiore deve essere corretto.

  • art. 133, comma 2, n. 2, c.p.

    Contrariamente a quanto assume la difesa, il richiamo ai precedenti, al di là dello specifico rilievo nel contesto della valutazione della recidiva, si giustifica anche ai fini della concreta dosimetria della pena, trattandosi di parametro espressamente evocato all’art. 133, secondo comma, n. 2 cod. pen. allo scopo di apprezzare la capacità a delinquere dell’imputato.

    I precedenti penali possono essere considerati nella commisurazione della pena quale indice della capacità a delinquere, anche quando siano stati valutati separatamente ai fini della recidiva.

  • art. 62-bis c.p.

    Questa Corte ha reiteratamente chiarito che le attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. possono essere riconosciute solo in presenza di elementi di meritevolezza, allegati o desumibili dagli atti, che giustifichino la mitigazione sanzionatoria.

    Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di meritevolezza, allegati o risultanti dagli atti; la loro concessione non deriva automaticamente dalla mancanza di elementi negativi.

  • art. 620, lett. l, c.p.p.

    Alla luce delle considerazioni che precedono ritiene la Corte che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio limitatamente all’aumento operato per la recidiva che, ai sensi dell’art. 620, lett. l, cod. proc. pen., può essere rideterminato nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa (ovvero la metà della pena base inflitta a norma dell’art. 99, terzo comma, cod. pen.) con quantificazione finale della sanzione pari a mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa.

    La Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena quando la correzione dell’aumento illegittimo è determinabile applicando la misura prevista dalla norma.

Massime di principio

  • Nella truffa online, in assenza di ricostruzioni alternative, l’incameramento del profitto illecito su una carta di credito intestata all’imputato può assumere rilievo decisivo ai fini dell’affermazione della responsabilità, soprattutto se corroborato dagli altri collegamenti probatori con l’agente.
  • La riproposizione in cassazione di censure probatorie già esaminate e disattese in appello, senza una critica specifica alla motivazione, è generica e aspecifica; gli esiti di altri procedimenti relativi a fatti prospettati come analoghi non vincolano il giudice nella valutazione autonoma delle prove del processo.
  • La recidiva di cui all’art. 99, comma 3, c.p. comporta un aumento della pena pari alla metà della pena base; se la sentenza applica un aumento maggiore, la pena può essere rideterminata senza rinvio quando il calcolo è vincolato.
  • I precedenti penali possono essere valorizzati sia ai fini della recidiva sia, con distinta funzione, nella commisurazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche, senza che la considerazione del medesimo dato sotto profili diversi comporti di per sé violazione del ne bis in idem.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sull’assenza di elementi positivi di meritevolezza e sui precedenti specifici. La mera negazione dell’addebito e la mancata ammissione di responsabilità, in quanto esercizio del diritto di difesa, non possono essere valorizzate in senso sfavorevole; il diniego resta tuttavia legittimo se sorretto autonomamente da altri elementi.
  • Nel giudizio di cassazione camerale non partecipato, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese se svolge un’attività, anche mediante memoria, effettivamente diretta a contrastare il ricorso e utile alla decisione; la mera presentazione delle conclusioni non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiRecidivaNe bis in idem

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