Sentenza del 17/05/2017 n. 12253 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 12 della L. 289/2002, motivato dall’Ufficio con l’omesso o tardivo pagamento della seconda rata. Il contribuente aveva aderito il 15 maggio 2003 e versato l’80% dell’importo dovuto; il saldo del restante 20%, con scadenza originaria indicata al 16 aprile 2004, era stato pagato con quattro giorni di ritardo. L’Agenzia ha proposto quattro motivi: nullità del ricorso originariamente presentato dalla società, che si assumeva estinta; violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario, per la mancata partecipazione di altri soggetti; violazione dell’art. 12 della L. 289/2002, sostenendo che il ritardo impedisse il perfezionamento del condono; ed erronea applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. 143/2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, rilevando anche la carenza di autosufficienza delle censure e correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c. Ha chiarito che, in generale, per il condono clemenziale dell’art. 12 della L. 289/2002 è necessario il pagamento integrale e il ritardo nel versamento delle rate successive alla prima può impedirne il perfezionamento. Nel caso concreto, tuttavia, la disciplina di proroga attuata dal D.M. 8 aprile 2004 consentiva al contribuente di effettuare il saldo entro il termine prorogato al 18 aprile 2005: il pagamento eseguito quattro giorni dopo il 16 aprile 2004 aveva quindi perfezionato l’adesione. I quattro motivi dell’Agenzia sono stati complessivamente respinti; la Corte non ha disposto il rinvio. Nulla sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
Art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
L'efficacia della sanatoria, è, pertanto, condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l'omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successiva alla prima, regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente.
La definizione agevolata prevista dall’art. 12 richiede, in via generale, il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute; il mero pagamento della prima rata non basta. Nel caso deciso, però, la scadenza era stata prorogata dalla disciplina successiva, sicché il pagamento effettuato entro il termine prorogato ha perfezionato il condono.
Ne consegue che il contribuente aveva diritto di avvalersi della riapertura dei termini di versamento recata dal D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g) emanato in attuazione del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, e, conseguentemente, il versamento del saldo effettuato quattro giorni dopo il 16.4.2004 ha perfezionato l'adesione del contribuente al condono L. n. 289 del 2002 , ex art. 12.
La disposizione ha attribuito al Ministero il potere di rideterminare il termine per il versamento residuo; in applicazione della proroga ministeriale, il contribuente poteva beneficiare del termine successivo e il pagamento del saldo, pur successivo alla scadenza originaria del 16 aprile 2004, ha perfezionato la definizione.
Art. 1, comma 2, lettera g), del decreto ministeriale 8 aprile 2004
il termine di versamento del residuo importo dovuto ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, comma 2, secondo periodo, e 2-ter relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 143 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12
La proroga del termine per il pagamento del residuo al 18 aprile 2005 si applicava, secondo la Corte, ai soggetti contemplati dalla disposizione; il contribuente poteva quindi avvalersene e il saldo versato dopo la scadenza originaria era valido.
Va precisato che la controversia viene decisa previa correzione della motivazione della sentenza del giudice del merito, ex art. 384 c.p.c., e con le precisazioni che seguono, in ragione della funzione nomofilattica affidata dall'ordinamento alla Corte di Cassazione, nonchè per i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2.
La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata mantenendone fermo il dispositivo, quando il risultato è corretto ma va fondato su una diversa o più precisa motivazione.
Art. 111, comma 2, della Costituzione
Va precisato che la controversia viene decisa previa correzione della motivazione della sentenza del giudice del merito, ex art. 384 c.p.c., e con le precisazioni che seguono, in ragione della funzione nomofilattica affidata dall'ordinamento alla Corte di Cassazione, nonchè per i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2.
I principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo giustificano la decisione della controversia mediante correzione della motivazione, senza inutili passaggi processuali.
Massime di principio
- Per le definizioni agevolate dell’art. 12 della L. 289/2002, il pagamento integrale è normalmente necessario: il ritardo nel saldo può impedire il perfezionamento, anche se la prima rata è stata pagata regolarmente.
- Prima di considerare tardivo un pagamento, occorre verificare tutte le proroghe legislative e regolamentari applicabili e se il contribuente rientri nella categoria cui la proroga è riservata. La scadenza originaria non è decisiva se un termine successivo è stato validamente previsto.
- Quando il saldo è versato entro il termine prorogato applicabile, la definizione può perfezionarsi anche se il pagamento è successivo alla scadenza originaria.
- In Cassazione, censure prive degli elementi necessari per verificare autonomamente i fatti e gli atti processuali possono essere dichiarate inammissibili per carenza di autosufficienza; resta possibile il rigetto nel merito e la correzione della motivazione della sentenza impugnata.
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