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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20705/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da reciproche pretese tra proprietari di fondi confinanti in relazione ad aperture e opere edilizie esistenti sui rispettivi immobili. I ricorrenti avevano chiesto, tra l'altro, di accertare l'usucapione di una servitù di veduta o di luce irregolare con riferimento all'apertura del bagno al piano terra del loro fabbricato, nonché la violazione delle distanze legali per vedute e pareti finestrate, il ripristino della situazione anteatta e l'accertamento negativo di una pretesa servitù di ancoraggio delle grondaie del vicino. In primo grado alcune domande erano state respinte; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo che l'apertura non integrasse una veduta per mancanza di prospectio e che non fosse comunque usucapibile una servitù di luce irregolare, oltre a escludere la servitù di ancoraggio. Con il ricorso per cassazione i proprietari confinanti deducevano: nullità della sentenza per motivazione apparente; nullità della CTU e del procedimento per violazioni del contraddittorio e del diritto di difesa; violazione delle norme sulle distanze e sulle servitù di luce/veduta; omessa o apparente motivazione sul punto dell'apertura su muro comune; apparente motivazione sul rigetto dell'actio negatoria servitutis; contraddittorietà tra le statuizioni sull'apertura e sul muro di proprietà; e soprattutto extrapetizione, perché la Corte d'appello avrebbe impropriamente attribuito loro domande riferite anche alla finestra del primo piano, mai proposte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi sei motivi, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse effettiva e non apparente, che non vi fosse nullità derivata dalla CTU utilizzata, e che fosse corretta l'esclusione della veduta e della servitù di luce irregolare per l'apertura del bagno al piano terra, mancando la prospectio e, comunque, trattandosi di apertura su muro di proprietà esclusiva degli attori. Ha invece accolto il settimo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente esteso il proprio ragionamento alla finestra del primo piano, non oggetto delle domande originarie, incorrendo in extrapetizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio limitatamente a tale vizio e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Cassazione ha eliminato il riferimento alla finestra del primo piano contenuto nella motivazione di appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per un terzo e poste per i residui due terzi a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è nulla in cassazione solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, obiettivamente incomprensibile o caratterizzata da un contrasto irriducibile; non è sindacabile il mero difetto di sufficienza o la non condivisibilità della valutazione di merito.
  • Per configurare una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c. non basta la sola inspectio, essendo necessaria anche la prospectio, cioè la possibilità di affacciarsi e guardare sul fondo altrui in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza.
  • La servitù di luce irregolare può essere usucapita solo se l'apertura presenti i requisiti che rendano percepibile l'esistenza del peso sul fondo vicino e, secondo l'orientamento richiamato, quando sia realizzata su muro comune o su muro di proprietà del confinante; non quando sia posta su muro di proprietà esclusiva di chi l'ha aperta.
  • La nullità di una consulenza tecnica per violazione del contraddittorio non travolge automaticamente la decisione se i dati o documenti su cui il giudice fonda la propria valutazione non sono investiti dal vizio e sono stati acquisiti regolarmente.
  • Il giudice non può pronunciare su domande diverse da quelle effettivamente proposte: il riferimento a una finestra o a un bene non indicato negli atti introduttivi integra extrapetizione e deve essere eliminato in cassazione.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito per eliminare dal provvedimento impugnato il solo riferimento eccedente l'oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieServitùPossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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