Cassazione Penale, Sentenza n. 23307/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con unico motivo di mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamentava che la Corte di appello non avrebbe affrontato le censure relative alla genericità delle fatture, al mancato reperimento di documentazione scritta, al diverso regime tra lavori privati e pubblici, e avrebbe immotivatamente svalutato le dichiarazioni del figlio e del teste Rovere, violando i precetti del processo penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la motivazione della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado. I giudici hanno ritenuto che la Corte di appello avesse fornito una motivazione solida e congrua, valorizzando plurimi elementi indiziari dell'inesistenza oggettiva e soggettiva dei lavori fatturati: assenza di documentazione che comprovasse i rapporti di subappalto, le ditte apparentemente esecutrici risultavano evasori totali, le fatture erano scarne di indicazioni, mancavano riscontri sul pagamento (sostegno di pagamenti in contanti per somme rilevanti), il ricorrente non aveva fornito chiarimenti richiesti, le dichiarazioni di Rovere erano generiche e non identificavano i presunti esecutori, e la dichiarazione del figlio risultava incompatibile con l'irrazionalità economica dei costi denunciati. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Codice penale, art. 81, comma finale
La sentenza di merito aveva applicato la normativa penale in relazione al delitto fiscale contestato; la Cassazione richiama il capo di imputazione originario ma non compie nuova valutazione di fatto.
Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Norma che disciplina i reati tributari contestati: la Corte ha ritenuto che gli elementi istruttori comprovassero la sussistenza del reato previsto dall'art. 2, atteso che le fatture documentavano operazioni inesistenti.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'assunzione delle spese del procedimento e per l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, applicata dalla Corte di Cassazione nella misura equitativamente fissata.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata quale principio relativo alla valutazione della colpevolezza nella proposizione del ricorso: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La valutazione degli indizi probatori deve essere compiuta in modo complessivo e non parcellizzato: il giudice del merito può valorizzare la concatenazione di elementi fattuali anche se singolarmente non decisivi.
- L'assenza di documentazione che comprovi rapporti di subappalto e di riscontri sui pagamenti, unitamente a fatture con indicazioni scarse e a volumi d'affari elevati, può legittimamente far ritenere l'inesistenza delle operazioni fatturate.
- La mera dichiarazione testimonialmente generica non è sufficiente a contrastare indizi concreti di frode; la testimonianza deve fornire elementi specifici idonei a identificare persone, ruoli e modalità operative.
- Il difensore o l'imputato, quando il materiale istruttorio evidenzia anomalie oggettive, ha l'onere pratico di fornire spiegazioni convincenti e specifiche; la mancata puntualizzazione può essere valutata negativamente dal giudice senza configurare inversione dell'onere della prova.
- Lo status fiscale o le condotte evasive delle controparti (es. ditte 'ecomicamente' inesistenti o evasori totali) rafforzano gli indizi di operazioni simulate e possono concorrere a fondare una condanna per fatture per operazioni inesistenti.
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