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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23304/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lo Scarpelli ha impugnato la sentenza del 9/11/2020 che lo dichiarava colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 64, comma 1, lett. a), in relazione agli artt. 63 e 68 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Ha dedotto due motivi principali: 1) intervenuta prescrizione del reato anteriore alla pronuncia della sentenza (sostenendo che il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 27/9/2020 o comunque prima del 9/11/2020), con richiesta di declaratoria di estinzione; 2) nel merito, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale, che a suo dire non ha valutato le testimonianze della difesa (Iuliano, De Pantis, Sosto) e i documenti che dimostrerebbero interventi tempestivi e idonei dell'ente dopo le prescrizioni, fondandosi invece sulla sola testimonianza ritenuta inattendibile di Esposito e su un ragionamento secondo cui sarebbe mancata iniziativa personale dello Scarpelli per eliminare le fonti di pericolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso con riguardo al primo motivo (prescrizione). Ha ricostruito il decorso dei termini: il fatto risale al 23/7/2014; il termine di prescrizione è stato computato come 4+1 anni e si sono aggiunti periodi di sospensione ai sensi dell'art. 159 c.p. (dal 22/5/2017 al 18/12/2017 e dal 25/11/2019 all'8/6/2020), per un totale di 406 giorni di sospensione, per cui il termine ultimo di prescrizione è maturato il 1/9/2020, prima della sentenza impugnata del 9/11/2020. La Corte ha escluso la rilevanza del periodo di sospensione assunto dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 83 del d.l. 18/2020 oltre il 30/6/2020, richiamando la successiva pronuncia di incostituzionalità (Corte Cost. n. 140/2021) nella parte in cui prevedeva la sospensione per i rinvii disposti. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, poiché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), art. 64, comma 1, lett. a), in relazione agli artt. 63, comma 1, e 68

    La norma sostanziale contestata definisce la contravvenzione per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro; la Corte non si è pronunciata nel merito sulla qualificazione della condotta ma ha rilevato che la procedura si è estinta per prescrizione.

  • art. 159 cod. pen. (sospensione del corso della prescrizione)

    La Corte ha applicato le regole di sospensione del termine di prescrizione previste dall'art. 159 c.p. computando i periodi di sospensione riconosciuti (adesione all'astensione dei difensori e rinvii su richiesta del difensore) e calcolando il termine estintivo conseguente.

  • decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, commi 4 e 9 (convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)

    La Corte ha ritenuto non rilevante, ai fini della sospensione oltre il 30/6/2020, il periodo richiamato dal provvedimento del Presidente del Tribunale, in ragione della successiva declaratoria di incostituzionalità della previsione di sospensione relativa ai rinvii (Corte Cost. n. 140/2021).

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 140 del 25/5/2021

    La sentenza costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della parte della norma che prevedeva la sospensione del corso della prescrizione per il periodo dei procedimenti rinviati ai sensi del comma 7, lettera g), e quindi la Corte di Cassazione ha escluso l'effetto sospensivo oltre i limiti temporali consentiti.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di condanna, il giudice di legittimità annulla la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerate tutte le sospensioni previste dall'art. 159 c.p., comprese quelle derivanti da comportamenti o richieste del difensore (astensioni, richieste di rinvio); tali periodi aumentano il termine prescrizionale.
  • Sospensioni fondate su norme emergenziali (es. disposizioni COVID) possono risultare non pienamente efficaci se una successiva pronuncia di incostituzionalità ne ha limitato l'applicazione: non ci si può sempre affidare a tali sospensioni per prolungare i termini prescrizionali.
  • Quando sussiste una causa di estinzione per prescrizione, i profili di merito (esame delle testimonianze o documenti probatori) diventano irrilevanti ai fini della decisione finale sulla vicenda penale.
  • La difesa ha interesse a documentare e computare tempestivamente tutti i periodi di sospensione favorevoli al proprio assistito e a sollevare il vizio di prescrizione nelle fasi processuali opportune, poiché ciò può determinare l'estinzione del reato indipendentemente dal merito.

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