Cassazione Penale, Sentenza n. 23300/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pasca impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 sostenendo, in sintesi: 1) che i giudici di merito avrebbero dato per scontato che le somme e i beni fossero di sua proprietà nonostante la delega a operare sui conti intestati alla moglie e ai figli; 2) che i trasferimenti dei veicoli alla moglie Frediana Trapletti non furono simulati perché la provvista per l'acquisto era derivata dai conti della Trapletti (conto con saldo significativo e conto deposito titoli) e dunque non c'era sottrazione di beni propri; 3) che la prassi familiare di intestare formalmente i veicoli a Pasca (per comodità o consuetudine) non è stata considerata, e che il mantenimento della disponibilità dei mezzi in capo alla famiglia dopo le intestazioni rafforza la tesi difensiva. In sostanza, la difesa contestava la valutazione probatoria che aveva ritenuto simulati i trasferimenti operati nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla notifica del pignoramento dell'Agenzia delle Entrate (9–14 gennaio 2019), osservando anche l'assenza di pagamenti documentati in favore di Pasca per le cessioni operate il 10 e 17 gennaio 2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito che aveva ritenuto simulati i trasferimenti dei veicoli (BMW, Land Rover, camper) alla moglie, eseguiti nelle more e immediatamente prima/dopo la promozione dell'esecuzione per cartelle esattoriali di circa 269.275,02 euro. La Cassazione ha ritenuto congrua la ricostruzione fattuale che ha valorizzato: il breve intervallo temporale rispetto al pignoramento; l'assenza di un corrispettivo effettivamente versato; i pagamenti documentati tratti dal conto della Trapletti su cui Pasca era delegato; la persistenza della disponibilità dei veicoli in capo a Pasca (rinvenimento della Range Rover nella pertinenza della sua abitazione, consegna del camper e della BMW all'officina per cessione a terzi). Perciò è stata confermata la condanna a mesi 8 di reclusione con sospensione condizionale e la misura di confisca per equivalente disposta in sede di merito. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e oneri di legge ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000
art. 11 del d.lgs. n. 74/2000
La Corte ha interpretato la norma come una fattispecie di reato di pericolo: sono puniti gli atti simulati o fraudolenti diretti a rendere non aggredibili i beni per finalità elusiva rispetto agli obblighi tributari. L'accertamento richiede una valutazione 'ex ante' della sufficienza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa erariale; la simulazione è dedotta dai comportamenti concreti (tempistica dei trasferimenti, assenza di corrispettivo reale, permanenza nella disponibilità dei beni).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'addebito delle spese processuali al ricorrente a seguito del rigetto del ricorso; la Corte ha disposto che il ricorrente sopporti le spese a norma di tale articolo.
Massime di principio
- Trasferimenti di beni effettuati immediatamente prima o dopo l'avvio di un pignoramento o di procedure esecutive costituiscono un forte indizio di simulazione, specie se privi di corrispettivo effettivo.
- La circostanza che i pagamenti siano transitati su conti intestati a terzi (anche se titolari ufficiali) non esclude la simulazione se emergono elementi che collegano l'operante all'effettivo controllo delle somme (es. deleghe bancarie, ordine di bonifici, assegni tratti su conto intestato al coniuge ma operati dal prevenuto).
- La persistenza della disponibilità materiale del bene (es. rinvenimento nel cortile di casa, uso continuativo, consegna a officine per cessione) è indice rilevante dell'inesistenza del trasferimento a terzi.
- La prassi familiare di intestare formalmente beni a un soggetto non prevale automaticamente sull'accertamento di simulazione quando i trasferimenti sono realizzati in prossimità di azioni esecutive e sono privi di reale corrispettivo.
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti già giudicati dal merito quando la motivazione è coerente e priva di vizi di illogicità: la Corte verifica legittimità e logicità della motivazione, non riesamina liberamente la prova.
- Per provare l'assenza di simulazione è utile documentare in modo chiaro l'effettivo pagamento dei corrispettivi, l'autonomia patrimoniale del cessionario e la mancanza di trasferimenti della disponibilità materiale dei beni.
- In casi di trasferimenti simulati può essere disposta la confisca per equivalente del valore corrispondente al profitto del reato quando i beni non sono più recuperabili.
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