Cassazione Penale, Sentenza n. 23299/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Recupero, quale legale rappresentante della societa "Sicilservice CND s.r.l.", era stato accusato di non aver versato entro il 27/12/2016 l'acconto IVA relativo al periodo d'imposta 2015 per un importo di euro 568.848 (art. 10‑ter d.lgs. n. 74/2000). Ha impugnato la sentenza di condanna sostenendo: 1) l'esistenza di una grave e comprovata crisi di liquidità della societa, dovuta a perdite su crediti e revoca fidi, che avrebbe reso impossibile l'adempimento; 2) la violazione del divieto di doppia punizione (ne bis in idem) in ragione di una sanzione amministrativa già inflitta (30% dell'imposta evasa); 3) l'erronea applicazione dell'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 per la confisca per equivalente, poiché sarebbero esistite poste patrimoniali aggredibili; 4) il contrasto tra la confisca personale e l'omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito della societa che prevede il pagamento solo di una quota del debito fiscale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la condanna a 4 mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa) e la confisca dell'importo di euro 568.848. Sul punto della scusabilità per impossibilita di adempire, la Corte ha ritenuto insufficiente la prova fornita dal ricorrente: i fatti dedotti rientravano nel normale rischio d'impresa e non emergevano eventi straordinari, imprevedibili e non imputabili a Recupero; le iscrizioni ipotecarie e le pregresse esposizioni con il fisco e la genericità delle allegazioni sulla scopertura bancaria hanno indotto i giudici di merito a concludere per una scelta volontaria di destinare le somme ad altri scopi. La doglianza sul ne bis in idem e' stata dichiarata inammissibile sia per tardivita (sollevata per la prima volta in cassazione) sia per carenza di allegazioni probatorie. Quanto alla confisca per equivalente ex art. 12‑bis, la Cassazione ha ritenuto legittima la pronuncia dei giudici di merito: sussisteva l'impossibilita di eseguire la confisca diretta sul patrimonio della societa (ipoteche, insufficienza di poste attive), e non era necessario procedere all'escussione preventiva del patrimonio sociale se gia' presenti elementi sintomatici dell'assenza di beni. L'omologazione dell'accordo di ristrutturazione non e' stata considerata idonea a escludere la confisca in questa fase, potendo eventuali riduzioni essere valutate in esecuzione.
Norme richiamate
art. 10‑ter d.lgs. n. 74/2000
Norma che incrimina l'omesso versamento dell'IVA; applicata per ritenere integrato il reato in base al mancato versamento dell'acconto relativo al 2015 per euro 568.848.
art. 45 cod. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione alla disciplina delle cause di esclusione della responsabilità (scusabilità/impossibilita di adempiere); la Corte ha valutato che l'onere probatorio grava sul ricorrente e che non sono state provate circostanze di forza maggiore idonee ad escludere la colpevolezza.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina del ne bis in idem; la Corte ha rilevato la tardiva deduzione in cassazione e l'assenza di adeguate allegazioni probatorie sulla sanzione amministrativa invocata.
art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000
Norma sulla confisca per equivalente; la Corte ha ribadito che, quando la confisca diretta sul patrimonio della persona giuridica e' impossibile, e' legittima la confisca dei beni del legale rappresentante qualora vi siano elementi che indichino l'insufficienza patrimoniale dell'ente e la disponibilita' del bene da parte dell'imputato.
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato perché i bilanci societari prodotti ex art. 603 sono stati valutati dai giudici di merito ai fini dell'accertamento della insufficienza patrimoniale della societa.
art. 182‑bis e 182‑ter legge fallimentare
Citate nella doglianza relativa all'accordo di ristrutturazione del debito; la Corte ha osservato che l'omologazione dell'accordo non impedisce di per se' la confisca, riservando gli effetti di eventuali riduzioni alla fase esecutiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese processuali a carico del ricorrente per il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi deduce l'impossibilita di adempiere a obblighi tributari per causa di forza maggiore ha l'onere di allegare e provare sia l'estraneita dell'evento alla propria volontà sia che ha posto in essere tutte le azioni possibili, anche gravose per il patrimonio personale, senza ottenere le risorse necessarie.
- Le difficolta economiche ordinarie o i normali rischi d'impresa non escludono la responsabilita penale per omesso versamento d'imposte; devono emergere eventi straordinari, imprevedibili e non imputabili all'amministratore.
- L'eccezione di ne bis in idem fondata su una sanzione amministrativa va tempestivamente sollevata e adeguatamente documentata nei gradi di merito; sollevarla per la prima volta in cassazione e' generalmente inammissibile.
- La confisca per equivalente ex art. 12‑bis puo' essere disposta sul patrimonio del legale rappresentante se risulta, anche da elementi sintomatici (es. ipoteche, bilanci che non evidenziano attivi sufficienti), l'impossibilita di eseguire la confisca diretta sulla societa; non e' sempre richiesta l'escussione preventiva del patrimonio sociale.
- L'omologazione di accordi di ristrutturazione del debito o piani concordatari non esclude automaticamente l'adozione di misure ablative personali; eventuali deduzioni economiche derivanti dall'accordo potranno essere valutate nella fase di esecuzione per evitare duplicazioni di pagamento.
- In sede di impugnazione in Cassazione non e' consentita una rinnovata valutazione di merito degli elementi probatori: le censure che richiedano un diverso apprezzamento dei fatti trovano ostacolo se la motivazione dei giudici di merito e' coerente e priva di vizi logici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23300/2023 del 29/05/2023
- Sentenza penale · 29 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23301/2023 del 29/05/2023
- Sentenza penale · 29 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23302/2023 del 29/05/2023
- Sentenza penale · 29 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23304/2023 del 29/05/2023
- Sentenza penale · 29 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23305/2023 del 29/05/2023
- Sentenza penale · 29 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23306/2023 del 29/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →