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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23305/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'omissione, da parte del GUP del Tribunale di Mantova, dell'applicazione della confisca obbligatoria nei confronti dell'imputato condannato per il reato previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000; in particolare la sentenza non aveva individuato né quantificato il profitto o il prezzo del reato, requisito necessario per disporre la confisca diretta o per equivalente ai sensi della normativa antievasione

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto fondata la doglianza sulla mancata applicazione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e, non essendo stato individuato in sentenza il profitto o il prezzo del reato, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca. La Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Mantova in diversa persona fisica affinché venga quantificato il profitto/il prezzo del reato e, conseguentemente, sia disposta la confisca diretta e/o per equivalente

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Individua il reato per il quale l'imputato è stato condannato; costituisce il presupposto materiale per l'applicazione delle misure patrimoniali previste dalla normativa antievasione

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato per le fattispecie previste dal decreto; la Corte ha ritenuto che tale confisca sia obbligatoria in caso di condanna ex art. 10 e che, se in sentenza non è quantificato il profitto/il prezzo, il giudice deve essere richiamato in altro giudizio per effettuarne la quantificazione e disporre la confisca diretta o per equivalente

Massime di principio

  • La confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 è di carattere obbligatorio quando ricorrono i presupposti normativi; il giudice che omette di applicarla incorre in motivo di impugnazione
  • Il provvedimento di condanna deve indicare e, se possibile, quantificare il profitto o il prezzo del reato: in mancanza di tale quantificazione la Corte può annullare il provvedimento limitatamente alla confisca e rinviare per la quantificazione e l'adozione della misura patrimoniale
  • La confisca per equivalente può essere disposta quando il profitto non è più direttamente rintracciabile: il giudice deve valutare i beni nella disponibilità dell'imputato in funzione dell'importo del profitto accertato
  • In sede difensiva è strategico contestare la quantificazione proposta o produrre prova dell'inesistenza o della diversa natura degli attivi indicati quale profitto del reato
  • La remittitura a diverso giudice ("diversa persona fisica") è prescritta per garantire imparzialità nella fase di nuovo esame della confisca dopo annullamento

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