Cassazione Penale, Ordinanza n. 22733/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva confermato la sua responsabilità per furto pluriaggravato, rideterminando soltanto il trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato, ma la censura è stata ritenuta di merito, non consentita in sede di legittimità, oltre che generica e priva dell'indicazione degli specifici elementi posti a fondamento del dissenso rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale; la Corte ha rilevato che tale doglianza era nuova, non essendo stata dedotta in appello, e comunque manifestamente infondata, poiché la corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente e non illogico il diniego delle attenuanti generiche valorizzando gli elementi ritenuti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e incentrato su questioni di fatto, quindi non scrutinabile in sede di legittimità; ha inoltre reputato il secondo motivo inammissibile perché nuovo, non dedotto in appello, e comunque infondato nel merito, essendo adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti da parte della Corte territoriale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere un'esposizione specifica e non generica delle ragioni di censura, tale da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e svolgere il controllo richiesto.
In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni non devolute al giudice di appello, pena l'inammissibilità del motivo perché nuovo.
È richiamata quale norma relativa alla circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, la cui mancata applicazione è stata oggetto di censura.
La decisione richiama il principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli favorevoli o sfavorevoli.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili le censure che si risolvono in una mera rilettura del fatto o in doglianze generiche, prive dell'indicazione specifica degli errori della motivazione impugnata.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico: il ricorrente deve indicare con precisione gli elementi fattuali e logici che sorreggono la censura, altrimenti il giudice di legittimità non può esercitare il controllo richiesto.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni non dedotte in appello, salvo i casi consentiti dalla legge.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza l'obbligo di confutare uno per uno tutti i dati allegati dalle parti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dalla legge.
Come è indicizzato
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