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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32418/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte dei conti che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva condannato al risarcimento del danno erariale per condotte appropriative e distrattive di somme appartenenti alla sezione del Tiro a segno nazionale di cui era presidente. Con un unico motivo ha denunciato il difetto di giurisdizione del giudice contabile, invocando l'art. 103 Cost., l'art. 1 del d.lgs. n. 174/2016 e l'art. 61 del d.P.R. n. 90/2010. Sosteneva che le sezioni del Tiro a segno nazionale, salvo le funzioni pubbliche espressamente attribuite dalla legge, operano secondo norme di diritto privato e avrebbero natura di associazioni sportive dilettantistiche di diritto privato; dunque non tutte le entrate sarebbero pubblicistiche e, in mancanza della prova che le sottrazioni abbiano inciso su funzioni di rilievo pubblico, non sarebbe configurabile un danno erariale né la giurisdizione della Corte dei conti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato la giurisdizione contabile. Ha valorizzato la disciplina normativa dell'Unione italiana Tiro a segno e delle sue sezioni, osservando che esse conservano natura pubblicistica per i compiti istituzionali di addestramento, certificazione e pubblica sicurezza, e che le risorse, anche associative, sono destinate al perseguimento di finalità pubbliche. Ha quindi affermato che l'assenza di una contabilità distinta per provenienza delle entrate e l'idoneità delle condotte distrattive a incidere sui fini pubblici giustificano la sussistenza del danno erariale e della giurisdizione della Corte dei conti. Il ricorso è stato rigettato; nessuna pronuncia sulle spese è stata resa per la parte formale resistente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 103 Cost.

    richiamato quale parametro del riparto di giurisdizione, ma ritenuto non ostativo alla giurisdizione contabile nel caso concreto

  • art. 1 d.lgs. n. 174/2016

    invocato dal ricorrente per escludere la giurisdizione contabile; la Corte ha invece ritenuto integrata la giurisdizione della Corte dei conti

  • art. 61 d.P.R. n. 90/2010

    le sezioni del Tiro a segno nazionale svolgono compiti istituzionali e, pur con attività disciplinata in parte dal diritto privato, restano inserite in un assetto con rilevanza pubblicistica

  • art. 59 d.P.R. n. 90/2010

    conferma che l'Unione italiana Tiro a segno è ente di diritto pubblico e che le sezioni operano per fini istituzionali e di pubblica sicurezza

  • art. 18, comma 6, d.lgs. n. 242/1999

    richiamato per evidenziare che il legislatore non ha innovato la natura giuridica dell'Unione italiana Tiro a segno

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini della giurisdizione contabile, è sufficiente allegare una fattispecie riconducibile a un rapporto di servizio tra il soggetto agente e l'ente pubblico o l'ente che gestisce risorse destinate a finalità pubbliche; l'accertamento in concreto della responsabilità attiene invece al merito.
  • La natura formalmente privatistica di un ente o di una sua articolazione non esclude la giurisdizione della Corte dei conti quando le risorse amministrate siano destinate anche al perseguimento di fini pubblici e le condotte contestate incidano su tali finalità.
  • Quando un ente conserva compiti istituzionali pubblicistici, riceve anche fondi di provenienza pubblica e non dispone di una contabilità separata per natura delle entrate, le condotte distrattive di somme possono integrare danno erariale se frustano lo scopo pubblico perseguito dall'ente.
  • La disciplina legislativa speciale che attribuisce a un ente una funzione pubblica, ne prevede vigilanza pubblica e collega le sue entrate al perseguimento di compiti istituzionali è elemento decisivo per qualificare il danno come erariale e radicare la giurisdizione contabile.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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