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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23405/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS nei confronti del titolare di un'azienda agricola per contributi dovuti nell'anno 2012. L'ente aveva ritenuto non applicabili le agevolazioni contributive previste per le aziende agricole operanti in zone svantaggiate e aveva calcolato l'omissione contributiva sulla base di una stima tecnica del fabbisogno di manodopera, che risultava superiore a quello dichiarato dall'azienda. Il giudice d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo sufficiente, ai fini dell'accertamento, il meccanismo presuntivo previsto dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 375/1993, senza necessità di indicare nominativamente i lavoratori nel verbale ispettivo, e negando anche la CTU richiesta. Con il ricorso per cassazione il titolare dell'azienda agricola ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e omessa pronuncia sul motivo d'appello con cui contestava che tre soggetti fossero lavoratori dipendenti dell'azienda; 2) violazione dell'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 375/1993 e dell'art. 1 Protocollo addizionale CEDU, sostenendo che la norma si applicherebbe solo in presenza di dichiarazioni trimestrali inferiori al fabbisogno stimato e non anche in caso di omessa dichiarazione; 3) violazione dell'art. 421 c.p.c. per mancata ammissione delle prove istruttorie dirette ad accertare il fabbisogno di giornate lavorative; 4) violazione dell'art. 9-ter l. n. 608/1996 per il mancato riconoscimento delle agevolazioni contributive per le aziende agricole in zone svantaggiate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo, secondo e quarto motivo, ritenendo infondate le censure sull'applicazione dell'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 375/1993 e sulla spettanza delle agevolazioni contributive, e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché privo di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e meramente riproduttivo delle difese di merito. La Corte ha chiarito che il sistema di accertamento contributivo fondato sulla stima tecnica opera anche nel caso di omessa dichiarazione della manodopera, trattandosi di omissione che ricade nelle conseguenze di legge previste dalla disciplina dei controlli ispettivi agricoli. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, osservando che il prelievo conserva natura contributiva anche quando la quantificazione avvenga sulla base della stima tecnica. Il ricorso è stato quindi respinto complessivamente, con conferma dell'avviso di addebito e della decisione di merito favorevole all'INPS.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha escluso che spettasse all'INPS provare nominativamente l'effettiva assunzione dei tre lavoratori, perché l'accertamento si fondava su un meccanismo presuntivo legale attivato dalla stima tecnica.

  • art. 8, comma 3, d.lgs. n. 375/1993

    La norma consente l'accertamento della contribuzione agricola sulla base di una stima tecnica del fabbisogno di manodopera e si applica anche in caso di omessa dichiarazione dei lavoratori occupati; il dato delle dichiarazioni trimestrali non è presupposto necessario per escluderne l'operatività.

  • art. 1 del Protocollo addizionale CEDU

    È stata esclusa la violazione del diritto di proprietà, poiché la somma pretesa dall'INPS conserva natura contributiva sia nell'ipotesi di dichiarazione inferiore al fabbisogno sia nell'ipotesi di omessa dichiarazione.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato come parametro di interposizione in relazione alla censura CEDU, ma la doglianza è stata respinta insieme alla censura principale.

  • art. 421 c.p.c.

    La dedotta violazione è stata esclusa perché la censura era priva di una critica specifica alla motivazione della sentenza e si limitava a riproporre difese già esaminate.

  • art. 9-ter l. n. 608/1996

    Richiamato per invocare agevolazioni contributive per aziende agricole in zone svantaggiate; la Corte ha respinto la censura, ritenendo che non spettassero in presenza dell'inadempimento contributivo accertato.

  • art. 6, ultimo comma, d.lgs. n. 375/1993

    La mancata dichiarazione dei lavoratori è qualificata come omissione soggetta alle conseguenze di legge, che comprendono l'attivazione del meccanismo di cui all'art. 8, comma 3.

  • art. 28 d.P.R. n. 488/1968

    Utilizzato come parametro per il calcolo della contribuzione sulle retribuzioni medie, secondo la disciplina richiamata dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 375/1993.

  • Corte cost. n. 121/2019

    Richiamata come precedente di costituzionalità che supporta la legittimità del meccanismo presuntivo e l'assenza di necessità dell'indicazione nominativa dei lavoratori nel verbale di accertamento.

Massime di principio

  • Nel settore agricolo, l'accertamento contributivo può essere fondato su una stima tecnica del fabbisogno di manodopera e non richiede necessariamente l'indicazione nominativa dei lavoratori nel verbale ispettivo, quando il sistema normativo prevede un meccanismo presuntivo di determinazione dell'obbligazione contributiva.
  • L'omessa dichiarazione della manodopera non sottrae il datore di lavoro agricolo al controllo ispettivo e alle conseguenze legali previste dalla disciplina speciale; il meccanismo di stima tecnica opera anche nei casi di omissione totale della denuncia.
  • Quando la pretesa dell'ente previdenziale conserva natura contributiva, non è configurabile una violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU per il solo fatto che l'importo sia determinato in via presuntiva o tecnica.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riprodurre le difese già svolte in appello.
  • In tema di agevolazioni contributive per aziende agricole in zone svantaggiate, il mancato assolvimento dell'obbligo contributivo accertato impedisce il riconoscimento del beneficio richiesto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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