Cassazione Penale, Sentenza n. 49120/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riconoscimento, ex art. 730 cod. proc. pen., della sentenza di condanna irrevocabile emessa dalle autorità tedesche nei confronti di Antonio Greco, al fine di farne derivare effetti nel territorio italiano: accertamento della recidiva, applicazione di pene accessorie (in particolare interdizione dai pubblici uffici per 5 anni) e ogni altro effetto penale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore generale inammissibile. Le ragioni principali: (i) irregolarità procedurale nella domanda di riconoscimento perché la richiesta si fondava su un mero avviso ministeriale e non sulla formale trasmissione della sentenza straniera prevista dall'art. 730, comma 2-bis; mancava la traduzione integrale della sentenza; (ii) il meccanismo di mutuo riconoscimento europeo (d.lgs. 73/2016) consente la presa in considerazione delle condanne UE ai fini della recidiva senza il preventivo procedimento di riconoscimento ex art. 730, ma ciò non equivale a un riconoscimento automatico e non autorizza l'applicazione di effetti penali ulteriori per gli stessi fatti; (iii) la richiesta di applicare pene accessorie italiane per gli stessi fatti giudicati in Germania incontra limiti legati al principio ne bis in idem e alle garanzie sovranazionali (Carta dei diritti fondamentali, Convenzione di Schengen); infine il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti per superare tali limiti né l'esistenza di collegamenti cronologici e sostanziali tali da evitare la violazione del ne bis in idem. Per questi motivi la domanda di riconoscimento è stata ritenuta inammissibile.
Norme richiamate
Prevede la possibilita di 'presa in considerazione' delle condanne emesse da altri Stati membri ai fini indicati dal decreto (es. recidiva) senza bisogno del previo riconoscimento formale ex art. 730; non comporta pero un riconoscimento automatico per tutti gli effetti penali e va coordinato con gli altri istituti nazionali
Individua gli effetti della precedente condanna (tra cui recidiva e pene accessorie); la Corte ha distinto tra gli effetti coperti dalla presa in considerazione UE (es. recidiva per fatti diversi) e quelli non automaticamente coperti
artt. 730 e 731 cod. proc. pen.
Regolano la procedura nazionale di riconoscimento delle sentenze penali straniere; secondo la Cassazione richiedono la formale trasmissione della sentenza dallo Stato di condanna e la traduzione integrale per consentire i controlli necessari, sicche un mero avviso ministeriale non basta
Norma procedurale richiamata dal ricorrente quale base per la richiesta di riconoscimento, ma la Cassazione ritiene che la procedura ex art. 730 non sia stata avviata correttamente e che l'uso della normativa UE ridisegni l'ambito di applicazione
decisione quadro 2008/675/GAI e d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73
Istituiscono il meccanismo di mutuo riconoscimento tra Stati membri per le decisioni di condanna; la Corte indica che per la recidiva le condanne UE possono essere 'prese in considerazione' senza previo riconoscimento ex art. 730, ma nel rispetto dei limiti posti dalla disciplina e dalle garanzie fondamentali
Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e Convenzione UE del 2000 sull'assistenza giudiziaria
Prevedono che la trasmissione delle copie delle sentenze straniere debba avvenire a seguito di specifiche richieste che indichino quali misure nazionali si intendono adottare; rafforzano l'obbligo di formale cooperazione per i rilievi che la Cassazione richiede
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 50
Tutela contro il doppio processo e la duplicazione delle pene; la Corte la invoca in relazione al rischio di violazione del ne bis in idem nel caso di applicazione di pene accessorie per gli stessi fatti
Convenzione di Schengen, art. 54
Contiene garanzie sul ne bis in idem nell'area Schengen; la Cassazione la richiama come limite all'applicazione di un doppio livello sanzionatorio per il medesimo fatto
Riforma del Libro XI citata nel ricorso; la Corte osserva che non ha modificato la procedura di riconoscimento prevista dagli artt. 730 e 731 cod. proc. pen.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento di una sentenza straniera ai sensi degli artt. 730 e 731 cod. proc. pen. è necessario che lo Stato di condanna trasmetta formalmente copia della sentenza e la relativa traduzione integrale; un mero avviso ministeriale non è sufficiente
- Le condanne pronunciate da autorita di altri Stati membri UE possono essere 'prese in considerazione' ai fini della recidiva secondo il d.lgs. 73/2016 senza il preventivo riconoscimento formale, ma questa presa in considerazione non equivale a un riconoscimento automatico e non autorizza ogni effetto penale
- Non può applicarsi una ulteriore pena sostanziale o accessoria per gli stessi fatti gia giudicati in un altro Stato membro senza verificare la compatibilita con il principio ne bis in idem e con le garanzie sovranazionali (Carta UE, Convenzione di Schengen)
- Se si intende far decorrere effetti penali rilevanti (es. interdizioni) da una condanna estera, occorre valutare l'esecutivita della sentenza straniera e dimostrare come non si violino le garanzie contro il doppio processo o la duplicazione di pene
- In presenza di questioni complesse di coordinamento tra diritto UE e procedure nazionali, e quando si richiedono effetti diversi dalla mera presa in considerazione per recidiva, è consigliabile attivare la formale cooperazione internazionale e fornire documentazione completa (sentenza integrale, traduzione, informazioni sull'esecutivita) e argomentare la compatibilita con il ne bis in idem
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