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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32118/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) violazione di legge per mancata rilevazione della prescrizione rispetto ai capi c2), c3) e c7) (contravvenzioni per deposito incontrollato di rifiuti), sulla base di dichiarazioni testimoniali che la difesa ritiene indicare una rimozione anteriore al 1.2.2016; 2) vizio di motivazione e contraddittorietà sulla data di cessazione del reato relativa al capo c3), atteso che la Corte avrebbe sia affermato che i rifiuti non erano stati rimossi sia che erano stati rimossi poco prima del 1.2.2016.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure vertessero su questioni di merito e su una rivalutazione degli elementi probatori non consentita in sede di legittimità. Ha confermato la valutazione (condivisa anche in primo grado) secondo cui i rifiuti relativi ai capi c2), c3) e c7) risultavano ancora in sito (accertamento anche con sopralluogo in contraddittorio del 19/05/2019), per cui non si è verificata la prescrizione. La Corte ha inoltre rilevato che l'onere di allegazione circa elementi idonei a determinare anzitempo la decorrenza del termine prescrizionale grava sull'imputato, il quale non ha prodotto atti o riferimenti specifici utili. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale) - art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2

    I capi c) relativi a rifiuti sono stati ricondotti alla fattispecie di deposito incontrollato ex art. 256 comma 1 lett. a) e comma 2; la Corte ha ritenuto che per quelle ipotesi non fosse intervenuta la rimozione e pertanto non fosse maturata la prescrizione.

  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - art. 255

    Il capo L riguardava l'omissione della rimozione prevista dall'art. 255 (condotta omissiva). La Corte ha distinto le fattispecie di cui ai vari capi, rilevando che alcune rimozioni tardive (legate all'art. 255) non riguardavano i capi c2), c3) e c7).

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Applicazione dell'art. 616 c.p.p. per l'onere di spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto anche il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende, richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla quantificazione e condizioni.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per motivare la misura equitativa del versamento alla Cassa delle Ammende, ritenendo che il ricorso non fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità (richiami a precedenti di Sezioni Unite/Sezioni penali)

    Principio consolidato secondo cui grava sull'imputato che invoca la prescrizione l'onere di allegare gli elementi in suo possesso idonei a dimostrare la diversa data di inizio del termine prescrizionale; in cassazione non è ammessa la rinnovata valutazione di merito o la mera affermazione non documentata.

Massime di principio

  • Quando si deduce la prescrizione il ricorrente deve allegare elementi specifici e documenti che consentano di fissare la data di inizio del termine prescrizionale; affermazioni generiche o basate su rivalutazione di testimonianze non sostengono la questione in Cassazione.
  • Se in atti di merito risultano accertamenti (anche con sopralluoghi e verifiche in contraddittorio) che indicano la permanenza di effetti del reato, la prescrizione non è maturata; la Corte di legittimità non procede a una nuova valutazione del fatto.
  • Apparente contraddittorietà tra passaggi di più sentenze va valutata nel loro contesto: riferimenti a rimozioni tardive in relazione a capi diversi non implicano automaticamente la prescrizione di altri capi; è necessario leggere le decisioni nella loro correlazione logica.
  • In cassazione non sono ammesse deduzioni che mirino solo a una rivalutazione delle prove o a interpretazioni alternative non supportate da specifici atti richiamati e prodotti.
  • La difesa che solleva la prescrizione per la prima volta in Cassazione ha l'onere di indicare con precisione gli atti e le prove sui quali fonda la nuova ricostruzione cronologica; l'assenza di questi elementi rende il motivo inammissibile.

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