Cassazione Penale, Sentenza n. 32118/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) violazione di legge per mancata rilevazione della prescrizione rispetto ai capi c2), c3) e c7) (contravvenzioni per deposito incontrollato di rifiuti), sulla base di dichiarazioni testimoniali che la difesa ritiene indicare una rimozione anteriore al 1.2.2016; 2) vizio di motivazione e contraddittorietà sulla data di cessazione del reato relativa al capo c3), atteso che la Corte avrebbe sia affermato che i rifiuti non erano stati rimossi sia che erano stati rimossi poco prima del 1.2.2016.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure vertessero su questioni di merito e su una rivalutazione degli elementi probatori non consentita in sede di legittimità. Ha confermato la valutazione (condivisa anche in primo grado) secondo cui i rifiuti relativi ai capi c2), c3) e c7) risultavano ancora in sito (accertamento anche con sopralluogo in contraddittorio del 19/05/2019), per cui non si è verificata la prescrizione. La Corte ha inoltre rilevato che l'onere di allegazione circa elementi idonei a determinare anzitempo la decorrenza del termine prescrizionale grava sull'imputato, il quale non ha prodotto atti o riferimenti specifici utili. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
I capi c) relativi a rifiuti sono stati ricondotti alla fattispecie di deposito incontrollato ex art. 256 comma 1 lett. a) e comma 2; la Corte ha ritenuto che per quelle ipotesi non fosse intervenuta la rimozione e pertanto non fosse maturata la prescrizione.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - art. 255
Il capo L riguardava l'omissione della rimozione prevista dall'art. 255 (condotta omissiva). La Corte ha distinto le fattispecie di cui ai vari capi, rilevando che alcune rimozioni tardive (legate all'art. 255) non riguardavano i capi c2), c3) e c7).
Codice di procedura penale - art. 616
Applicazione dell'art. 616 c.p.p. per l'onere di spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto anche il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende, richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla quantificazione e condizioni.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per motivare la misura equitativa del versamento alla Cassa delle Ammende, ritenendo che il ricorso non fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità (richiami a precedenti di Sezioni Unite/Sezioni penali)
Principio consolidato secondo cui grava sull'imputato che invoca la prescrizione l'onere di allegare gli elementi in suo possesso idonei a dimostrare la diversa data di inizio del termine prescrizionale; in cassazione non è ammessa la rinnovata valutazione di merito o la mera affermazione non documentata.
Massime di principio
- Quando si deduce la prescrizione il ricorrente deve allegare elementi specifici e documenti che consentano di fissare la data di inizio del termine prescrizionale; affermazioni generiche o basate su rivalutazione di testimonianze non sostengono la questione in Cassazione.
- Se in atti di merito risultano accertamenti (anche con sopralluoghi e verifiche in contraddittorio) che indicano la permanenza di effetti del reato, la prescrizione non è maturata; la Corte di legittimità non procede a una nuova valutazione del fatto.
- Apparente contraddittorietà tra passaggi di più sentenze va valutata nel loro contesto: riferimenti a rimozioni tardive in relazione a capi diversi non implicano automaticamente la prescrizione di altri capi; è necessario leggere le decisioni nella loro correlazione logica.
- In cassazione non sono ammesse deduzioni che mirino solo a una rivalutazione delle prove o a interpretazioni alternative non supportate da specifici atti richiamati e prodotti.
- La difesa che solleva la prescrizione per la prima volta in Cassazione ha l'onere di indicare con precisione gli atti e le prove sui quali fonda la nuova ricostruzione cronologica; l'assenza di questi elementi rende il motivo inammissibile.
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