Sentenza n. 1649/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione: - del decreto di aggiudicazione n. 0000378.18-07-2025 della gara del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, Ufficio per il servizio antincendio e soccorso aeroportuale, Ufficio di coordinamento del servizio aereo e del soccorso aeroportuale per la fornitura di n. 7 mezzi destinati al soccorso e all'evacuazione passeggeri da aeromobile (ASEA) ed ulteriori n. 35 (ASEA) - CIG B35CAC2EC7 - CUP F89I24001450001, pubblicata sulla piattaforma telematica ASP Consip in data 18 luglio 2025; - dei verbali di riunione della commissione di valutazione di data 7 maggio 2025, 8 maggio 2025, 21 maggio 2025 e 9 giugno 2025; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara per la fornitura di mezzi destinati al soccorso e all'evacuazione dei passeggeri da aeromobile, unitamente ai verbali della commissione di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione in favore di un raggruppamento temporaneo costituendo, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 24, 97 e 111 Cost., dell'art. 1 c.p.a. e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per avere la stazione appaltante proceduto all'aggiudicazione mentre era pendente il giudizio relativo alla precedente esclusione del raggruppamento per omessa presentazione della garanzia provvisoria. Secondo la ricorrente, la procedura avrebbe dovuto essere sospesa sino alla definizione del contenzioso e l'amministrazione avrebbe dovuto motivare le ragioni della prosecuzione, anche in considerazione dell'opposizione formalmente manifestata dalla concorrente. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dei requisiti minimi della lex specialis, l'erronea valutazione dell'offerta tecnica, il difetto di motivazione, l'errore sui presupposti, il travisamento, l'irragionevolezza e la falsa applicazione dell'art. 108 d.lgs. 36/2023. In particolare, ha sostenuto che il raggruppamento aggiudicatario non possedesse il requisito delle forniture analoghe previsto dal disciplinare, poiché le esperienze dichiarate riguardavano scale aeroportuali ordinarie e veicoli antincendio, non mezzi ASEA dotati di piattaforma elevabile e integrazione tra trasporto passeggeri e attrezzature di soccorso. Ha inoltre contestato l'assenza, nell'offerta, della prova della conformità della cabina al regolamento ECE ONU R29, la pluralità di monitor nella cabina di guida, la mancata rappresentazione dello schermo touch screen richiesto, il minor peso del veicolo, l'asserita assenza del serbatoio AdBlue e del modulo di comando presso il corpo scala e il sottodimensionamento dei cilindri della piattaforma superiore. È stata altresì chiesta una consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha compensato le spese. Quanto al primo motivo, ha affermato che la normativa sui contratti pubblici non impone né autorizza la sospensione della procedura per la mera pendenza di un contenzioso, né impone alla stazione appaltante di motivare la prosecuzione delle operazioni di gara in assenza di una misura cautelare. L'art. 1, comma 3, dell'allegato I.3 al d.lgs. 36/2023 stabilisce espressamente che i termini della procedura non possono essere sospesi in pendenza di contenzioso, salvo provvedimento cautelare del giudice amministrativo. La prosecuzione dell'iter, pertanto, costituiva una scelta vincolata e conforme al principio del risultato, senza necessità di una specifica motivazione sull'urgenza. Quanto al requisito delle forniture analoghe, il Collegio ha ritenuto sufficiente la fornitura di quindici scale aeroportuali per un aeroporto civile, in ragione della comune appartenenza al genere delle scale mobili per aeromobili e della vicinanza funzionale con i mezzi oggetto di gara. Il requisito delle esperienze analoghe non richiede identità assoluta con la prestazione da affidare, dovendo essere valutato in concreto considerando similitudine delle prestazioni, settore, funzione, complessità e mercato di riferimento, in modo da evitare restrizioni anticoncorrenziali. Le contestazioni sulla mancata conformità dell'offerta tecnica sono state respinte in applicazione del principio di equivalenza e del favor partecipationis. La richiesta relativa al regolamento ECE ONU R29 imponeva una descrizione delle caratteristiche costruttive e un impegno alla conformità, non la produzione della certificazione già in sede di gara; la verifica sarebbe avvenuta in fase di collaudo o omologazione del prodotto finito. L'integrazione dei dispositivi di segnalazione in un unico display era prevista come possibilità e non come obbligo, mentre il raggruppamento aveva comunque offerto uno schermo touch screen da 10 pollici, superiore al minimo richiesto. I disegni qualificati come relativi a prodotti similari non dimostravano una difformità essenziale dell'offerta, potendo eventualmente rilevare nella fase esecutiva. Gli ulteriori rilievi sul peso, sul serbatoio AdBlue, sui cilindri e sul modulo di comando sono stati ritenuti privi di specifico supporto, non riferibili a prescrizioni vincolanti del capitolato oppure smentiti dalla documentazione di offerta. Le divergenze dall'offerta possono giustificare l'esclusione solo se integrano un aliud pro alio o una difformità essenziale, non mere imperfezioni prive di incidenza sulla funzionalità del prodotto. La consulenza tecnica è stata negata perché non può supplire alle lacune probatorie della parte e la documentazione già acquisita era sufficiente per decidere.
Norme richiamate
art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Individua il criterio di aggiudicazione della gara.
Il principio del risultato orienta la disciplina verso la tempestiva conclusione della procedura e l'effettivo conseguimento dell'affidamento.
art. 1, comma 3, allegato I.3 d.lgs. 36/2023
I termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
La pendenza di un contenzioso non sospende i termini e non impone alla stazione appaltante di arrestare la procedura, salvo una specifica misura cautelare del giudice amministrativo.
art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
Il requisito delle esperienze analoghe è legittimo quale criterio di selezione della capacità tecnico-professionale, ma non richiede l'identità delle prestazioni pregresse con quelle oggetto di gara.
art. 107, comma 1, lettera a), d.lgs. 36/2023
La difformità dell'offerta tecnica può determinare l'esclusione quando le divergenze rispetto alla documentazione di gara siano essenziali.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
Il soccorso procedimentale può consentire chiarimenti su elementi dell'offerta, senza trasformarsi in una modifica sostanziale della proposta.
La sentenza di primo grado è esecutiva; la mera proposizione dell'appello non determina automaticamente la sospensione degli effetti della decisione.
Disciplina il rito speciale applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- La mera pendenza di un contenzioso su un segmento della procedura di affidamento non impone alla stazione appaltante di sospendere le operazioni di gara né di motivare specificamente la prosecuzione, quando non sia intervenuto un provvedimento cautelare del giudice amministrativo; i termini della procedura possono essere sospesi solo nei casi previsti dalla legge.
- Il requisito delle forniture analoghe deve essere interpretato secondo un criterio di concreta similitudine e inerenza, non di identità assoluta. La valutazione deve considerare le prestazioni effettivamente rese, il settore di appartenenza, la funzione, la complessità e il mercato di riferimento, evitando che il requisito si trasformi in una riserva a favore degli operatori già presenti sul mercato.
- Il principio di equivalenza impone di valutare sostanzialmente e funzionalmente la soluzione tecnica offerta, senza formalismi, quando essa soddisfi in concreto le prestazioni richieste dalla lex specialis.
- L'esclusione per difformità dell'offerta tecnica è legittima solo quando la prescrizione violata abbia carattere minimo ed essenziale, espressamente previsto o inequivocabilmente desumibile, e la divergenza integri un aliud pro alio o una mancanza significativa delle qualità necessarie; lievi scostamenti privi di incidenza funzionale non sono sufficienti.
- Quando la lex specialis richiede la descrizione o l'impegno a garantire una caratteristica tecnica del prodotto finito, la relativa certificazione o verifica può essere rimessa alla fase di collaudo o omologazione, se il bando non ne impone espressamente la produzione già in sede di offerta.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare le lacune dell'allegazione e della prova a carico della parte; deve essere negata quando la documentazione acquisita è già sufficiente per la decisione.
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