Cassazione Civile, Ordinanza n. 27041/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un decreto della corte d'appello che ha liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio la somma complessiva di euro 23.000, ponendo il relativo costo a carico di una parte del giudizio. La parte onerata ha proposto opposizione davanti alla medesima corte d'appello, ma l'opposizione è stata dichiarata inammissibile perché il decreto di liquidazione era stato emesso quando il giudice si era già spogliato della potestas iudicandi avendo definito la causa con sentenza e con statuizione sulle spese. Avverso il decreto che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione è stato proposto ricorso per cassazione. I controricorrenti hanno eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che la notificazione dell'opposizione al decreto di liquidazione, pur inammissibile, aveva fatto decorrere il termine breve di impugnazione. Il ricorrente ha contestato tale impostazione, ma il testo non riporta specifici motivi ulteriori del ricorso oltre alla censura sulla tempestività e ammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha rilevato che il decreto di liquidazione del compenso del CTU, emesso dopo la definizione del giudizio, era un provvedimento abnorme, impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., e non con opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Tuttavia, la notificazione dell'opposizione proposta contro quel decreto, benché inammissibile, ha comunque fatto decorrere il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato oltre tale termine, la Corte lo ha dichiarato inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese, dando altresì atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione prevista da questa norma non è lo strumento impugnatorio esperibile contro un decreto di liquidazione del CTU emesso quando il giudice ha già esaurito la propria potestas iudicandi.
art. 111 Cost.
Contro il provvedimento abnorme emesso in carenza di potere è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione.
Il ricorso straordinario va proposto nel rispetto del termine lungo di impugnazione.
La notificazione dell'opposizione, pur inammissibile, equivale a conoscenza legale del provvedimento e fa decorrere il termine breve di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice che abbia già definito il giudizio con sentenza e regolato le spese non conserva il potere di liquidare i compensi del consulente tecnico d'ufficio; un provvedimento adottato in tale situazione è abnorme perché emesso in carenza di potere.
- Avverso il decreto di liquidazione del CTU emesso dopo il venir meno della potestas iudicandi non è esperibile l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
- Anche una notificazione di impugnazione proposta con rimedio inammissibile può produrre effetti processuali rilevanti, equivalendo a conoscenza legale del provvedimento e facendo decorrere il termine breve per proporre il corretto mezzo di impugnazione.
- Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, la decorrenza del termine breve prevale quando vi sia stata precedente notificazione del provvedimento o dell'atto equipollente idoneo a rendere certa la conoscenza legale della decisione impugnata.
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