Cassazione Penale, Ordinanza n. 09675/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena fosse eccessiva e che non fosse stata adeguatamente considerata la richiesta di riduzione. La Corte osserva però che la decisione impugnata aveva già valorizzato, in senso contrario alla riduzione della pena, la personalità dell'imputato e i suoi plurimi precedenti penali, tra cui uno specifico, posti a base della recidiva specifica e infraquinquennale; pertanto la doglianza si risolveva in una diversa valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fornito una motivazione razionale e sufficiente sul trattamento sanzionatorio, basata sui precedenti penali dell'imputato e sulla recidiva specifica e infraquinquennale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Fattispecie incriminatrice contestata e oggetto della condanna confermata nei gradi di merito; la Corte non ne rielabora gli elementi costitutivi, ma ne presuppone la sussistenza ai fini del giudizio di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito mascherando come vizio di motivazione una mera diversa lettura delle circostanze fattuali già apprezzate dal giudice di merito.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è immune da censure in cassazione quando risulti sorretta da argomentazioni razionali, specificamente riferite alla personalità dell'imputato, ai precedenti penali e alla recidiva.
- La contestazione della misura della pena non può essere accolta se si limita a contrapporre un apprezzamento difensivo alternativo a quello espresso nella sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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