Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23211/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitori)

La controversia

Due investitori avevano agito contro l'intermediario per ottenere la restituzione delle somme investite in obbligazioni Parmalat, deducendo: mancanza di forma scritta del contratto quadro di intermediazione; omissione degli obblighi informativi sui rischi dell'operazione, sulla natura speculativa dei titoli, sulla loro quotazione su mercati non regolamentati, sull'adeguatezza dell'investimento e sul conflitto di interessi. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto quadro per difetto di sottoscrizione della banca e aveva condannato la banca alla restituzione. In appello, la banca aveva ottenuto riforma della decisione sulla base del principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel contratto quadro di intermediazione finanziaria, la forma scritta è rispettata anche se sottoscrive solo il cliente, purché il contratto sia redatto per iscritto e consegnato. La Corte d'appello aveva inoltre ritenuto inammissibile la domanda risarcitoria subordinata, reputando necessario un appello incidentale condizionato. Con il ricorso per cassazione gli investitori censuravano solo quest'ultimo capo, deducendo violazione degli artt. 343, 369 e 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile una domanda risarcitoria proposta in primo grado in via subordinata e non decisa perché assorbita dall'accoglimento della domanda principale: secondo i ricorrenti, era sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., senza appello incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al motivo esaminato. Ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria subordinata: trattandosi di domanda subordinata rimasta assorbita dall'accoglimento della domanda principale in primo grado, essa poteva essere semplicemente riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., senza necessità di appello incidentale condizionato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione alla censura accolta con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    indicato come base del procedimento introdotto in primo grado.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare l'asserita necessità di appello incidentale; la Corte ha escluso che, nel caso di domanda subordinata assorbita, trovi applicazione la regola dell'appello incidentale condizionato.

  • art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato come violazione per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria subordinata.

  • art. 346 c.p.c.

    la Corte afferma che la domanda subordinata non decisa perché assorbita va semplicemente riproposta in appello ex art. 346 c.p.c., senza appello incidentale.

  • art. 13 d.lgs. n. 58 del 1998

    richiamato dalla Corte d'appello in relazione al requisito della forma scritta del contratto quadro di intermediazione finanziaria, inteso in senso funzionale sulla base della finalità di protezione dell'investitore.

Massime di principio

  • Quando in primo grado una domanda subordinata resta assorbita dall'accoglimento della domanda principale, la parte vittoriosa sul punto non deve proporre appello incidentale per coltivarla in appello: è sufficiente la sua riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
  • L'onere dell'appello incidentale condizionato sussiste per le domande non accolte o incompatibili con il decisum, non per quelle rimaste senza decisione perché assorbite.
  • Nel giudizio di impugnazione occorre distinguere tra domanda subordinata assorbita e domanda alternativa incompatibile: solo nel secondo caso può essere necessario un appello incidentale per evitare la preclusione.
  • In materia di intermediazione finanziaria, il contratto quadro redatto per iscritto e consegnato al cliente soddisfa il requisito formale quando risulti la sottoscrizione del solo investitore, potendo il consenso dell'intermediario desumersi anche da comportamenti concludenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.