Cassazione Civile, Ordinanza n. 20286/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio e ente locale)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione urbanistica stipulata nel 1992 tra un Comune e un consorzio per l’attuazione di un piano di lottizzazione in area industriale-artigianale, con cessione del terreno al consorzio e obblighi di urbanizzazione e assegnazione dei lotti ai consorziati. Una precedente sentenza d’appello del 2004 aveva trasferito l’area al consorzio subordinatamente al pagamento del residuo prezzo, poi saldato solo nel 2012. Una società consorziata ha agito contro consorzio e Comune chiedendo, in via principale, il trasferimento del lotto a lei spettante nell’identità urbanistico-edilizia risultante dalla sentenza del 2004 e, nei confronti del Comune, il risarcimento del danno da ritardato adempimento di obbligazioni nascenti dal preliminare del 1992; in subordine ha chiesto il risarcimento da entrambi e ha anche proposto le domande in via surrogatoria dei diritti del consorzio verso il Comune. Dopo un primo arresto sulla giurisdizione poi superato dalla Cassazione, il Tribunale ha rigettato le domande e la Corte d’appello ha respinto l’appello principale, accogliendo gli incidentali sulle spese. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione degli artt. 384, 324 e 105 c.p.c., sostenendo che il precedente giudizio del 2004, in cui il suo intervento sarebbe stato dichiarato inammissibile, aveva prodotto solo giudicato formale e non precludeva una nuova domanda; violazione degli artt. 324 e 2909 c.c., perché la domanda attuale avrebbe avuto petitum e causa petendi diversi da quelli decisi nel 2004; violazione degli artt. 1372, 1411 e 1706 c.c., per l’inadempimento del consorzio che avrebbe favorito il Comune invece di ritrasferire al consorziato quanto promesso; violazione dell’art. 40 c.p.c., perché il rigetto sarebbe dipeso dalla mancata impugnazione di delibere consortili relative al trasferimento dei terreni, mentre era pendente altro giudizio sulla scioglimento del consorzio e sulla invalidità delle delibere successive; violazione dell’art. 2043 c.c. per il rigetto della domanda aquiliana. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi perché ha dichiarato il ricorso improcedibile: la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non aveva depositato nel termine la copia della sentenza con la relata di notificazione, impedendo alla Corte di verificare la tempestività del ricorso e il formarsi del giudicato; la tardiva o mancata contestazione delle controparti non rilevava. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancato deposito, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, nonostante nel ricorso fosse stata dichiarata l’avvenuta notificazione della decisione. La Corte ha ritenuto impossibile verificare la tempestività dell’impugnazione e, quindi, il rispetto del termine breve, con conseguente declaratoria di improcedibilità rilevabile d’ufficio. La ricorrente è stata inoltre condannata a rifondere le spese di legittimità a ciascun controricorrente e a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata in relazione agli effetti della precedente decisione di cassazione e del giudicato.
art. 324 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la sentenza del 2004 non avesse prodotto giudicato sostanziale preclusivo.
art. 105 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’intervento spiegato nel precedente giudizio.
art. 2909 c.c.
Invocato per contestare l’efficacia preclusiva della precedente sentenza rispetto alla nuova domanda risarcitoria.
art. 1372, comma 2, c.c.
Richiamato nel terzo motivo per sostenere l’efficacia vincolante del rapporto contrattuale rispetto al consorzio.
art. 1411 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di contratto a favore di terzo o disciplina compatibile con l’assetto invocato dalla ricorrente.
art. 1706, comma 2, c.c.
Richiamato nel terzo motivo per sostenere l’obbligo di ritrasferimento al consorziato.
art. 40 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo in relazione al collegamento tra le domande e alla rilevanza di altro giudizio pendente.
art. 2043 c.c.
Richiamato nel quinto motivo per fondare la domanda di risarcimento aquiliano.
art. 369 c.p.c., comma 2
La Corte lo interpreta nel senso che il ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, se la notificazione è avvenuta, per consentire il controllo della tempestività dell’impugnazione.
art. 370 c.p.c., comma 3
Richiamato come ipotesi eccezionale in cui la copia della relata può essere prodotta dal controricorrente.
art. 325 c.p.c.
Indicato quale norma che disciplina il termine breve per impugnare decorrente dalla notificazione della sentenza.
art. 326 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 325 c.p.c. per la decorrenza del termine breve di impugnazione.
art. 327 c.p.c.
Indicato come disciplina del termine lungo quando la sentenza non sia stata notificata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Citato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è stata notificata, ha l’onere di depositare nel termine ex art. 369 c.p.c. la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile perché la Corte non può verificare la tempestività dell’impugnazione.
- L’improcedibilità per omesso deposito della relata di notifica è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione delle altre parti, poiché la norma presidia il controllo sulla formazione del giudicato e l’ordinato avvio del giudizio di legittimità.
- La produzione tardiva della relata di notificazione non è idonea a rimuovere la causa di improcedibilità quando il deposito richiesto dall’art. 369 c.p.c. non sia avvenuto nel termine perentorio.
- Quando la parte ricorrente dichiara l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, tale dichiarazione comporta l’assunzione dell’onere di documentare il fatto processuale da cui decorre il termine breve di impugnazione.
- L’eventuale scrutinio dei motivi di ricorso resta precluso se manca il presupposto processuale per verificare la tempestività dell’impugnazione; in tale ipotesi la Corte definisce il giudizio solo in rito.
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