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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12353/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi fiduciari)

La controversia

La controversia nasce da un’intestazione fiduciaria di azioni di una società per azioni: durante il periodo di intestazione, i fiduciari avevano percepito dividendi ma non li avevano riversati al fiduciante, poi deceduto. In primo grado era stato emesso decreto ingiuntivo per il pagamento dei dividendi relativi agli esercizi dal 1975 al 2000; le opposizioni erano state respinte. In appello, dopo un precedente passaggio in Cassazione sul tema del giudicato esterno, la Corte territoriale aveva revocato il decreto ingiuntivo solo in parte e aveva condannato i debitori al pagamento, ritenendo: insussistente il giudicato sulla domanda di dividendi; applicabile la prescrizione decennale, ma con decorrenza dal 15 luglio 1985 e interruzione con diffida del 30 agosto 1996; non applicabile l’art. 1148 c.c. perché i dividendi non sarebbero frutti civili; infondate le contestazioni sul quantum. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 820, 1147 e 1148 c.c., sostenendo che i dividendi siano frutti civili e che, essendo il possesso di buona fede presunto, essi sarebbero dovuti solo dalla domanda giudiziale; 2) violazione dell’art. 2909 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, deducendo che sul diritto ai dividendi si sarebbe formato un giudicato implicito nel precedente giudizio; 3) violazione degli artt. 2946, 2948 n. 4 e 2949 c.c., chiedendo l’applicazione della prescrizione quinquennale o, in subordine, la prescrizione decennale limitata alle somme più risalenti; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame, censurando il criterio di liquidazione dei dividendi e l’onere della prova sul quantum.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, ha dichiarato inammissibile il quarto e ha accolto solo parzialmente il terzo. Ha confermato il principio per cui, nell’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, il fiduciario che abbia riscosso dividendi e non li abbia riversati risponde nell’ambito delle obbligazioni contrattuali, senza che trovi applicazione la disciplina del possesso di buona fede di cui agli artt. 1147 e 1148 c.c.; ha inoltre ritenuto corretta l’esclusione del giudicato sul capo relativo ai dividendi, perché la domanda era stata abbandonata nel precedente giudizio. Tuttavia, ha corretto la statuizione sulla prescrizione, affermando che il termine ordinario decennale decorreva dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, e che erano quindi prescritte le pretese relative ai dividendi maturati dal 15 luglio 1985 al 30 agosto 1986. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione per il nuovo esame sul punto della prescrizione e della quantificazione conseguente.

Norme richiamate

  • art. 820 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti e dalla Corte solo per escludere che i dividendi, nella vicenda fiduciaria, implichino l’applicazione della disciplina dei frutti del possesso.

  • art. 1147 c.c.

    La Corte afferma che la presunzione di buona fede del possessore non si applica al fiduciario di azioni nell’ambito dell’obbligo di riversare i dividendi.

  • art. 1148 c.c.

    È ritenuto inapplicabile al rapporto fiduciario: il fiduciario deve riversare i dividendi percepiti sin dal momento della riscossione, non solo dalla domanda giudiziale.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non si è formato sulla domanda di dividendi perché nel precedente giudizio la relativa domanda era stata abbandonata e non decisa.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica la prescrizione ordinaria decennale al diritto di ottenere il riversamento dei dividendi percepiti dal fiduciario e non versati al fiduciante.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Non si applica perché l’obbligo di riversare dividendi non è un debito periodico in senso tecnico.

  • art. 2949 c.c.

    La prescrizione quinquennale dei diritti derivanti dai rapporti sociali è esclusa, poiché il credito azionato deriva dal rapporto fiduciario e non direttamente dal rapporto sociale.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto non prima del 15 luglio 1985.

  • art. 99 c.p.c.

    Rileva il principio dispositivo e il limite della domanda per quanto riguarda la decorrenza degli interessi richiesta in giudizio.

  • art. 1219 c.c.

    Gli interessi sono dovuti dalla costituzione in mora quando la domanda è limitata in tal senso.

  • art. 1224 c.c.

    Gli interessi sulle somme dovute seguono la disciplina dell’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie.

  • art. 1282 c.c.

    Sui dividendi spettano interessi di pieno diritto, come interessi corrispettivi, dal momento della loro riscossione o, se la domanda è limitata, dalla mora.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo è dichiarato inammissibile perché la censura in realtà attiene alla valutazione delle prove e non alla ripartizione dell’onere probatorio.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto.

  • art. 99 c.p.c.

    Il processo è governato dal principio dispositivo e la domanda delimita il thema decidendum.

Massime di principio

  • Nel rapporto di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, il fiduciario che abbia percepito utili o dividendi e non li abbia riversati al fiduciante risponde per inadempimento contrattuale; non si applicano le regole del possesso di buona fede e della restituzione dei frutti proprie della disciplina reale.
  • La qualificazione dei dividendi come frutti civili non comporta, di per sé, l’applicazione dell’art. 1148 c.c. quando la pretesa nasce dall’obbligo contrattuale di ritrasferire le partecipazioni e di trasferire anche quanto percepito in dipendenza di esse.
  • Il giudicato esterno va desunto dal contenuto complessivo del dispositivo e della motivazione della precedente decisione; se la domanda non risulta coltivata o è stata abbandonata, non si forma giudicato su quel capo.
  • La prescrizione quinquennale dell’art. 2949 c.c. si applica solo ai diritti che derivano direttamente dai rapporti sociali; i crediti fondati su un autonomo rapporto fiduciario restano soggetti alla prescrizione ordinaria decennale.
  • L’obbligo di riversare i dividendi riscossi non è un debito periodico ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c.; la decorrenza della prescrizione va individuata nel momento in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; se il motivo mira a contestare la valutazione del materiale istruttorio, esso è inammissibile o comunque non veicola una vera violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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