Cassazione Penale, Ordinanza n. 02607/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna a sei mesi di arresto per una contravvenzione prevista dall'art. 73 d.lgs. 159/2011, relativa alla guida di un'autovettura senza patente perché revocata dal Prefetto di Caserta. Il ricorso era articolato in due censure correlate, ma la Corte rileva che esse miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice di appello. La difesa invocava anche la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo la mitigazione sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse valutato correttamente le risultanze probatorie e che le doglianze del ricorrente chiedessero soltanto un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la configurabilità della particolare tenuità del fatto, richiamando il disvalore della condotta e le circostanze concrete. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma incriminatrice contestata, relativa alla condotta accertata in fatto consistente nella guida di un veicolo senza patente revocata.
La particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile, in ragione del disvalore della condotta e delle modalità concrete della sua realizzazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una mera rivalutazione del merito della vicenda processuale quando la decisione di merito sia stata resa nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie.
- La verifica sulla sufficienza e coerenza dell'apparato probatorio compiuta dal giudice di appello, se logicamente motivata, non può essere sovvertita mediante doglianze che tendano solo a riproporre una diversa lettura dei fatti.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va esclusa quando il disvalore della condotta e le circostanze concrete dell'azione non consentano di ritenere l'offesa di minima rilevanza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o per richiesta di rivalutazione del merito, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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