Cassazione Civile, Ordinanza n. 08407/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda di riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. La Corte territoriale ha dichiarato il lavoratore decaduto dal diritto applicando la decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, ritenendo che essa colpisca il diritto sostanziale al beneficio e non solo i singoli ratei di pensione non rivalutati. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, sostenendo che la decadenza dovesse riguardare solo i singoli ratei triennali e non il diritto alla rivalutazione contributiva in sé; con il secondo e il terzo ha dedotto, formalmente ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, questioni sul diritto concreto alla rivalutazione con coefficiente 1,5 per l'intero periodo di esposizione e sul mancato accertamento dell'esposizione ad amianto. Il ricorrente ha anche chiesto la rimessione alle Sezioni Unite per un contrasto giurisprudenziale sulla natura del diritto al beneficio contributivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 si applica anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, sia per pensionati sia per non pensionati, perché la norma copre tutte le domande relative all'acquisizione del diritto a pensione o alla determinazione della sua misura, inclusa la verifica dell'anzianità contributiva utile. Ha inoltre affermato che la domanda di rivalutazione contributiva fa valere un diritto autonomo, distinto dal ricalcolo dei ratei pensionistici, ma proprio per tale autonomia la decadenza colpisce il diritto alla rivalutazione e quindi tutte le differenze che ne derivano, non solo quelle relative ai ratei maturati in un certo periodo. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti dal rigetto del primo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per l'istanza di rimessione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale trattazione da parte delle Sezioni Unite
art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
base formale del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970
la decadenza dall'azione giudiziaria si applica anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto e colpisce il diritto alla rivalutazione contributiva, non solo i singoli ratei
norma che ha sostituito il testo dell'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, richiamata per il regime della decadenza
legge di conversione del D.L. n. 384 del 1992
L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8
prevede il beneficio previdenziale della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- La decadenza prevista per le controversie in materia di trattamenti pensionistici si applica anche alle domande di riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto, perché tali domande incidono sull'acquisizione del diritto a pensione o sulla determinazione della sua misura.
- Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto ha natura autonoma rispetto alla pensione: opera sulla contribuzione e non coincide con il mero ricalcolo dei ratei, ma la decadenza dalla sua azione investe l'intero diritto al beneficio e tutte le differenze conseguenti.
- Quando il primo motivo di ricorso è infondato e assorbe le ulteriori censure, la Corte può rigettare integralmente il ricorso senza esaminare nel merito i motivi residui.
- Ai fini della decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, rilevano anche le controversie proposte da soggetti non ancora pensionati, se la domanda mira a incidere sull'anzianità contributiva utile al trattamento pensionistico.
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