Cassazione Civile, Ordinanza n. 08726/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un processo verbale di constatazione notificato a una società operante nel commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi, seguito da osservazioni della contribuente e quindi da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria contestava: la mancanza di inerenza di varie spese ai fini delle imposte dirette; maggiori ricavi non contabilizzati per differenze di merce non annotate nelle rimanenze finali e ritenute cedute in evasione; ricavi omessi per fatture di esportazione recanti corrispettivi inferiori a quelli effettivi; nonché il disconoscimento della detrazione IVA su acquisti ritenuti, dall'Ufficio, operazioni interne e non una triangolazione comunitaria non imponibile. La CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia. In cassazione la società ha dedotto cinque motivi: 1) violazione del diritto al contraddittorio preventivo nel procedimento di accertamento, in relazione all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE e ai principi eurounitari; 2) violazione della disciplina IVA sulle operazioni triangolari, sostenendo che mancasse il trasporto/spedizione verso altro Stato UE e che la consegna fosse avvenuta in Italia; 3) e 4) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omessa valutazione delle prove/documenti, con riferimento ai rilievi sulla merce; 5) violazione dell'art. 56 del d.lgs. 546/1992 per asserita acquiescenza dell'Ufficio su un rilievo concernente cessioni all'esportazione con corrispettivi inferiori a quelli effettivi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, essendo stato notificato un PVC e decorso il termine di 60 giorni prima dell'avviso di accertamento, il contraddittorio preventivo era garantito dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché, nelle operazioni triangolari interne/intracomunitarie, non è necessario che il trasporto sia effettuato "a cura" del cedente in un senso formalistico: ciò che conta è che l'operazione, sin dall'origine e nella documentazione, sia voluta come cessione nazionale in vista del trasferimento a un cessionario residente all'estero, con prova a carico del contribuente e con un vincolo di destinazione della merce tale da escludere una autonoma disponibilità del primo acquirente. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e della prova, non consentita in cassazione; la Corte ha ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in casi di utilizzo di prove non introdotte o di disattesa di prove legali, non per contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie. Anche il quinto motivo è stato respinto, poiché l'appello tributario ha effetto devolutivo e la mancata critica di un singolo argomento del primo giudice non determina acquiescenza quando la statuizione è sorretta da ulteriori autonome ragioni. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente.
Norme richiamate
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
invocato dalla contribuente per sostenere il diritto al contraddittorio preventivo, ma il motivo è stato ritenuto infondato alla luce della disciplina interna applicabile al caso
nel caso di PVC, garantisce il contraddittorio preventivo mediante lo spatium deliberandi tra consegna/notifica del PVC e avviso di accertamento
richiamato dall'Ufficio per contestare la deducibilità per difetto di inerenza di alcune spese
norma invocata sulla non imponibilità delle operazioni intracomunitarie/triangolari; la Corte ribadisce che rileva la prova della comune volontà originaria dell'operazione e del vincolo di destinazione della merce
art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471 del 1997
richiamato dalla ricorrente in combinazione con la disciplina delle operazioni intracomunitarie e delle sanzioni IVA
art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633/1972
le espressioni "a cura" del cedente vanno lette in funzione antifrode; serve prova che l'operazione sia stata originariamente voluta come cessione nazionale in vista di trasporto all'estero
art. 15, comma 1, direttiva 77/388/CEE
interpretazione conforme a quella dell'art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. 633/1972, con finalità di prevenire operazioni fraudolente
la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte o fuori dei limiti dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove
attribuisce al giudice il prudente apprezzamento delle prove non legali; la censura non può tradursi in richiesta di nuova valutazione del merito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per le dedotte nullità processuali, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché volta al riesame del merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è il canale corretto per contestare un errore di fatto nella valutazione del materiale istruttorio, nei limiti attuali del sindacato di legittimità
il travisamento del contenuto oggettivo della prova può trovare rimedio nella revocazione per errore di fatto, quando ne ricorrano i presupposti
la mancata specifica censura di un argomento del primo giudice non integra acquiescenza tale da precludere l'appello, in presenza dell'effetto devolutivo del gravame
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il regolamento del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando nel corso di una verifica fiscale sia stato notificato un processo verbale di constatazione e l'avviso di accertamento sia emesso dopo il decorso del termine di sessanta giorni, il diritto al contraddittorio preventivo risulta soddisfatto secondo l'art. 12, comma 7, L. 212/2000, senza necessità, per i casi anteriori alla riforma del 2019, di un ulteriore invito formale generalizzato dell'Ufficio.
- In materia di IVA, la non imponibilità delle operazioni triangolari/intracomunitarie richiede la prova che l'operazione, sin dall'origine e nella sua rappresentazione documentale, fosse concepita come cessione nazionale destinata al trasferimento dei beni a un soggetto residente in altro Stato membro; il contribuente sopporta l'onere di dimostrare tale struttura unitaria e il vincolo di destinazione della merce.
- Le espressioni normative che descrivono il trasporto o la spedizione "a cura" del cedente non vanno lette in modo meramente formalistico, ma secondo la ratio antifrode della disciplina: ciò che conta è l'effettiva riconducibilità dell'operazione alla comune volontà originaria delle parti e alla destinazione intracomunitaria dei beni.
- In cassazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia attribuito valore di piena prova a elementi soggetti a valutazione o abbia disatteso prove legali nei limiti consentiti.
- La critica al travisamento delle prove o all'erronea lettura degli atti, quando si risolva nella contestazione del contenuto probatorio e non in un errore di fatto processualmente tipizzato, non è scrutinabile come vizio autonomo di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale o della revocazione per errore di fatto.
- Nel processo tributario di impugnazione, l'appello ha effetto devolutivo: la mancata censura di uno specifico argomento del primo giudice non comporta automaticamente acquiescenza se la decisione è sorretta da autonome rationes decidendi ancora devolute al giudice del gravame.
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