Cassazione Civile, Ordinanza n. 23269/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
Una società, già ammessa a concordato preventivo omologato e poi annullato, è stata dichiarata fallita su richiesta del pubblico ministero. La società e il suo legale rappresentante hanno reclamato e poi proposto ricorso per cassazione contro la conferma del fallimento, deducendo: l'illegittimità dei provvedimenti di mancata ricusazione del presidente del collegio d'appello e del giudice delegato per asserita incompatibilità; l'assenza di motivazione e l'erroneo accertamento dello stato di insolvenza; l'insussistenza degli abusi edilizi che avevano inciso sulla procedura concordataria e sul valore del bene principale; l'inesistenza di dolo o frode nella proposta concordataria; l'illegittimità della nomina del curatore nella stessa persona che aveva svolto le funzioni di commissario giudiziale nella precedente procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla ricusazione del presidente del collegio e del giudice delegato, osservando che si trattava di procedimenti autonomi e che il giudice delegato non aveva partecipato al collegio che ha pronunciato il fallimento. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione sullo stato di insolvenza, rilevando che la Corte territoriale aveva fondato la decisione su più indici convergenti (dati del concordato, squilibrio tra attivo e debiti, drastico deprezzamento del cespite principale per abusi edilizi, inattività della società). I motivi su abusi edilizi e dolo/frode sono stati dichiarati inammissibili perché tendevano a una nuova valutazione del merito e delle prove. È stato infine respinto il motivo sulla nomina del curatore, perché la disciplina richiamata non prevedeva un divieto ostativo stabile alla nomina del precedente commissario giudiziale. Condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
è richiamato come rimedio di ricusazione; la censura è stata respinta perché il vizio dedotto non sussisteva in presenza di procedimenti autonomi e non comparabili.
impone l'astensione del giudice che abbia conosciuto la causa in altro grado del processo; la Corte ne dà lettura restrittiva, escludendo l'incompatibilità tra giudizio di annullamento del concordato e giudizio di fallimento, trattandosi di procedimenti autonomi.
è evocato in relazione alla fase prefallimentare e alla posizione del giudice delegato; la Corte rileva che il giudice delegato contestato non ha fatto parte del collegio che ha dichiarato il fallimento.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, non potendo la censura risolversi in una nuova valutazione del merito.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. quale parametro del vizio di motivazione radicale; nel caso concreto la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta sufficiente.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza; non è stato ravvisato alcun deficit motivazionale.
art. 5, comma 1, lett. a), d.l. 83/2015
è citato per escludere la preclusione alla nomina del curatore che avesse svolto la funzione di commissario giudiziale, poiché la previsione ostativa non è stata mantenuta dalla legge di conversione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- L'obbligo di astensione per avere il giudice conosciuto la causa in altro grado opera solo quando vi sia identità del processo o comunque una reale sovrapposizione tra i giudizi; non sussiste incompatibilità quando i procedimenti sono autonomi e fondati su presupposti diversi.
- Nel giudizio di cassazione, la censura sull'accertamento dello stato di insolvenza è ammissibile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale radicale o dell'omesso esame di un fatto decisivo; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
- L'accertamento dello stato di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere scalfito in sede di legittimità solo con specifiche censure sul fatto decisivo omesso o sulla totale mancanza di motivazione.
- Quando la decisione di fallimento è sorretta da più indici convergenti di crisi patrimoniale e finanziaria, la doglianza di carenza motivazionale è infondata se ignora tali elementi complessivi.
- In assenza di una disposizione normativa vigente che stabilisca un'incompatibilità, la nomina a curatore di chi abbia già svolto le funzioni di commissario giudiziale nella precedente procedura concordataria non è di per sé illegittima.
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