Cassazione Penale, Sentenza n. 23907/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma di condanna per ricettazione sostenendo: 1) omessa/insufficiente motivazione quanto agli effetti del giudicato liberatorio sul reato di truffa (riqualificato come tentativo) e alla conseguente inconfigurabilità della ricettazione connessa; 2) carenza di motivazione sull'elemento oggettivo, perché l'immobile realizzato con materiali acquistati regolarmente da AREA s.r.l. non sarebbe la "stessa cosa" provento del reato ma un quid novi derivante dall'impiego dei soldi illeciti; 3) insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo, non sussisterebbe prova della consapevolezza dell'imputata circa la provenienza delittuosa del bene; 4) vizio di calcolo della prescrizione (art. 157 c.p.), con argomentazioni diverse circa la data di consumazione (30/03/2012 o 29/05/2013) che porterebbero all'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per un motivo pregiudiziale: ha escluso la configurabilità della ricettazione nella fattispecie. Pur riconoscendo che letteralmente l'art. 648 c.p. non esclude gli immobili e richiamando precedenti che ammettono l'acquisto di immobili provenienti da delitto, la Corte ha osservato che estendere la ricettazione all'immobile che incorpora o è frutto del reimpiego dei proventi (ossia la villetta realizzata con somme ritenute distratte) avrebbe comportato un'indebita estensione dell'art. 648 c.p. e una sovrapposizione con le fattispecie di riciclaggio e con gli strumenti di confisca e di tutela propri degli artt. 640 e segg. e 648-bis/ter ecc. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, assorbendo le ulteriori doglianze.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato la norma per valutare la possibile applicazione alla fattispecie ma ha ritenuto che estendere la ricettazione a un immobile che incorpora proventi illeciti costituisce un'eccessiva estensione della fattispecie rispetto al testo e alla finalità normativa.
artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1, 648-quater c.p. (riciclaggio e correlati)
Richiamate come disciplina più adeguata a reprimere il reimpiego/trasformazione di proventi delittuosi; la Corte ha ritenuto che le ipotesi di reimpiego monetario e trasformazione siano più propriamente ricomprese nel novero dei reati di riciclaggio e nelle relative misure di confisca.
art. 640 c.p. e art. 640-quater (truffa e confisca del profitto)
La Corte ha considerato che la finalità di sottrarre al colpevole i proventi della frode è perseguita anche tramite le norme sulla confisca dei profitti di truffa; ciò indebolisce la necessità di ricorrere all'istituto della ricettazione per beni derivanti dal reimpiego di tali profitti.
art. 157 c.p. (prescrizione dei reati)
Richiamato dalla ricorrente per dedurre l'estinzione del reato, la questione non è stata risolta nel merito poiché la declaratoria di inesistenza della fattispecie di ricettazione ha determinato l'annullamento senza rinvio.
art. 609 cod. proc. pen. (verifica d'ufficio di questioni rilevabili dalla Corte di cassazione)
La Corte ha rilevato d'ufficio la questione pregiudiziale relativa alla configurabilità della ricettazione e l'ha decisa ai sensi di tale principio processuale.
art. 112, 81, 61 n.11 c.p. (concorso e circostanze aggravanti richiamate nell'imputazione di truffa)
Queste norme erano richiamate nell'imputazione originaria per aggravare la fattispecie di truffa da cui si sarebbe originato il profitto; la Corte però ha distinto la disciplina della truffa e della confisca dai profili applicativi della ricettazione.
Massime di principio
- La ricettazione è storicamente centrata su beni mobili e sull'acquisto/occulatazione di cose provenienti da reato; l'estensione automatica al bene immobile che incorpora o è frutto del reimpiego di proventi illeciti è problematica e non sempre ammissibile.
- Quando i proventi di un reato vengono impiegati per realizzare o trasformare un bene distinto (es. costruzione di un immobile), l'ipotesi tipica è quella del riciclaggio o di misure di confisca dei profitti (artt. 648-bis e segg., art. 640-quater), non necessariamente della ricettazione ex art. 648 c.p.
- Per configurare la ricettazione con provenienza mediata è comunque necessario provare la consapevolezza (dolo) dell'acquirente circa la provenienza illecita del bene o del denaro; mere congetture o situazioni anomale non sono sufficienti senza elementi probatori specifici.
- Nei casi in cui il bene materiale è stato trasformato o incorporato (es. materiali acquistati con denaro illecito e poi impiegati nella costruzione), occorre valutare se l'oggetto sia ancora tale da poter essere qualificato come "cosa proveniente da reato" o se si sia in presenza di una nuova res rilevante soprattutto ai fini della scelta della fattispecie incriminatrice.
- Nel giudizio di impugnazione è opportuno valutare preliminarmente la correttezza dell'inquadramento giuridico del fatto: questioni di illegittima estensione della fattispecie possono essere rilevate d'ufficio e portare all'annullamento senza rinvio quando esclude radicalmente la configurabilità del reato contestato.
- Nelle contestazioni alternate tra truffa, confisca del profitto e ricettazione, l'azione penale dovrebbe orientarsi verso la fattispecie che meglio rispecchia la natura del reimpiego (es.: azioni patrimoniali e confisca per recuperare i profitti, reati di riciclaggio per il reinvestimento), evitando interpretazioni estensive non supportate dalla ratio delle norme.
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