Cassazione Penale, Sentenza n. 10797/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, di euro 33.000 disposto dal G.i.p. (art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990). I motivi principali addotti erano: (1) violazione di legge per errata individuazione del profitto del reato (contestazione dell'entità del profitto ricollegato alle operazioni di cessione di eroina); (2) violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità nell'applicazione del sequestro. Con motivi aggiunti si è altresì censurata presunta mancanza di motivazione sul periculum in mora; con memoria si è replicato alla requisitoria del Procuratore generale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto legittimo il sequestro diretto e per equivalente di euro 33.000 ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, avendo il giudice di merito motivato in modo adeguato la correlazione tra le somme e le cessioni di stupefacente accertate (segnatamente una fornitura di circa 6 kg di eroina per un valore complessivo di euro 27.000 e altre due operazioni per euro 6.000, documentate da intercettazioni non contestate). La Corte ha precisato che il controllo di legittimità sulle misure cautelari reali è ammesso ai sensi dell'art. 325 c.p.p. solo per violazione di legge, intendendosi tale nozione comprensiva degli 'errores in iudicando/in procedendo' e dei vizi di motivazione tanto gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; non rientra invece nella nozione l'eventuale illogicità manifesta della motivazione. Ha dichiarato inammissibile il motivo aggiunto sul periculum in mora per essere nuovo ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p., osservando però che l'ordinanza impugnata conteneva comunque adeguata motivazione anche sul pericolo di dispersione dei beni. Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e disposto, in via equitativa e non per colpa grave, il versamento di una somma determinata nella misura di euro 3.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7-bis
Consente il sequestro preventivo del profitto del reato, anche in via diretta o per equivalente; la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di euro 33.000 come profitto immediatamente riconducibile alle cessioni di eroina accertate.
Codice di procedura penale, art. 325
Il controllo di legittimità sulle misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; la nozione di violazione di legge include anche vizi di motivazione così gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Codice di procedura penale, art. 585, comma 4
Limita l'ammissibilità di motivi nuovi in sede di impugnazione; il motivo aggiunto sul periculum in mora è stato ritenuto inammissibile per estensione di questa norma.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'obbligo per il ricorrente di provvedere alle spese del procedimento in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Riferimento utilizzato dalla Corte per valutare la misura equitativa da imporre al ricorrente (versamento di una somma), ritenendo però assente la colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso contro misure cautelari reali è sindacabile in Cassazione soltanto per violazione di legge; i vizi di motivazione sono rilevabili in sede di legittimità solo se così radicali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
- La determinazione dell'entità del profitto sequestrabile può fondarsi su ricostruzioni investigative (intercettazioni, riscontri sulle forniture e valori economici) e il sequestro diretto/per equivalente è legittimo se sussiste un nesso concreto e documentato tra somme/beni e l'attività delittuosa.
- I motivi nuovi introdotti in sede di impugnazione (es. su periculum in mora) possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 585 c.p.p.; è quindi cruciale sollevare in primo grado e in sede di riesame tutte le censure rilevanti.
- La proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare sono elementi valutabili, ma la loro censura in Cassazione deve essere inquadrata come questione di legge o come vizio motivazionale radicale per essere efficace.
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e anche a un versamento equitativo se previsto dalla giurisprudenza costituzionale, salvo che la mancata ammissibilità non derivi da colpa grave.
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