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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14490/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un ex dipendente, collocato in prepensionamento nell'ambito della disciplina regionale siciliana, agiva contro la società subentrata alla Regione e contro l'INPS per ottenere che i contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria IVS fossero calcolati sulla base dell'indennità mensile effettivamente percepita, con conseguente versamento dei contributi, regolarizzazione della posizione assicurativa e riliquidazione del trattamento pensionistico. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritta la pretesa; la corte d'appello, pur escludendo la prescrizione per effetto di un atto interruttivo, aveva comunque respinto la domanda nel merito, qualificando la contribuzione come volontaria e ritenendo che l'ex lavoratore vi avesse validamente rinunciato in sede di conciliazione transattiva davanti all'ufficio provinciale del lavoro. Con il ricorso per cassazione l'interessato deduceva: violazione della normativa regionale e statale applicabile, per l'erronea qualificazione come volontaria di una contribuzione che sarebbe invece obbligatoria e di fonte legale; violazione degli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c., per la nullità delle transazioni aventi ad oggetto crediti contributivi di natura previdenziale indisponibile; violazione dell'art. 2113 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto valida la rinuncia contenuta negli accordi conciliativi; e, in via consequenziale, violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi, osservando che la contribuzione relativa all'indennità di prepensionamento prevista dalla legislazione regionale siciliana ha natura obbligatoria di fonte legale e finalità assistenziale/previdenziale, sicché non è validamente disponibile né transigibile dal lavoratore, e che le pattuizioni con cui si pretenda di incidere sull'obbligo contributivo sono nulle e comunque inopponibili all'ente previdenziale; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello per un nuovo esame nel merito della domanda e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta e ha rinviato alla medesima corte, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando il principio secondo cui la contribuzione per il prepensionamento in questione è obbligatoria e non può essere validamente oggetto di transazione o rinuncia da parte del lavoratore. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    viene invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso

  • l.r. Sicilia n. 42 del 1975

    la contribuzione per l'indennità di prepensionamento è posta a carico della Regione ed ha fonte legale

  • l.r. n. 100 del 1979

    richiamata come normativa regionale rilevante nella disciplina del prepensionamento

  • l.r. n. 27 del 1984

    richiamata come normativa regionale rilevante nella disciplina del prepensionamento

  • l.r. n. 21 del 1993

    richiamata come normativa regionale rilevante nella disciplina del prepensionamento

  • l.r. n. 8 del 1995

    richiamata come normativa regionale rilevante nella disciplina del prepensionamento

  • l.r. n. 5 del 1999

    richiamata come normativa regionale rilevante nella disciplina del prepensionamento

  • legge n. 214/82

    richiamata dal ricorrente tra le norme che disciplinerebbero la materia

  • legge n. 105/91

    richiamata dal ricorrente tra le norme che disciplinerebbero la materia

  • art. 1, comma 268, legge n. 47/83

    richiamato dal ricorrente tra le norme che disciplinerebbero la materia

  • D.P.R. n. 1432/71

    richiamato dal ricorrente tra le norme che disciplinerebbero la materia

  • artt. 11 e 12 disp. prel. c.c.

    richiamati dal ricorrente in tema di interpretazione della normativa applicabile

  • artt. 2114, 2115 e 2116 c.c.

    la Corte afferma che la contribuzione di fonte legale e previdenziale è soggetta al regime di indisponibilità e non può essere validamente transatta

  • art. 2113 c.c.

    le transazioni sono ammissibili solo per contribuzioni il cui versamento ha origine negoziale; non per obbligazioni contributive di fonte legale

  • art. 2115, terzo comma, c.c.

    si applica alla contribuzione obbligatoria di fonte legale, rendendo inefficaci le pattuizioni dispositive del relativo obbligo

  • art. 38 Cost.

    il diritto previdenziale così configurato è ricondotto alla tutela costituzionale dei diritti previdenziali

  • art. 14 Statuto Siciliano

    richiamato per fondare la competenza legislativa regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale

  • art. 17 Statuto Siciliano

    richiamato per la competenza legislativa concorrente in materia di legislazione sociale, rapporti di lavoro, previdenza e assistenza sociale

  • art. 91 c.p.c.

    dedotto dal ricorrente in relazione alla regolazione delle spese, ma il relativo motivo è assorbito

Massime di principio

  • La contribuzione previdenziale posta direttamente dalla legge a carico di un soggetto pubblico o del datore di lavoro, quando abbia natura obbligatoria e finalità previdenziale o assistenziale, non è nella disponibilità del lavoratore e non può essere validamente oggetto di rinuncia o transazione.
  • L'art. 2113 c.c. tutela le sole rinunce e transazioni relative a diritti disponibili, ma non consente di sanare accordi incidenti sull'obbligo contributivo di fonte legale; le pattuizioni difformi restano inefficaci verso l'ente previdenziale.
  • Le transazioni tra lavoratore e datore di lavoro possono eventualmente incidere sulle conseguenze patrimoniali del mancato versamento dei contributi, ma non possono estinguere o modificare l'obbligo contributivo in sé.
  • Quando la contribuzione è imposta da una disciplina pubblicistica e si inserisce nel sistema dei diritti previdenziali tutelati dall'art. 38 Cost., il giudice deve verificare la fonte legale dell'obbligo prima di attribuire efficacia abdicativa agli accordi conciliativi.
  • Se il giudice di merito qualifica erroneamente come volontaria una contribuzione che la legge rende obbligatoria, la decisione è censurabile per violazione di legge e deve essere cassata con rinvio per nuovo esame della domanda.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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