Cassazione Penale, Sentenza n. 25989/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva richiesto l'applicazione della disciplina della continuazione in relazione a quattro sentenze di condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p.. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, riconobbe la continuazione solo parzialmente fra due sentenze, rideterminando la pena complessiva in sette mesi di reclusione e 500,00 euro di multa (prendendo quale pena base la sentenza con sei mesi e 400,00 euro e aggiungendo un aumento di un mese e 100,00 euro per i reati-satellite della sentenza più lieve) e rigettando la continuazione rispetto alle altre condanne per un arco temporale di circa due anni ritenuto ostativo. Il ricorrente impugnò l'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che il Tribunale non aveva valutato correttamente l'omogeneità delle condotte, la contiguità temporale e gli altri indici di un unico disegno criminoso, e censurò inoltre l'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio (aumento irrogato senza rispettare la sostituzione operata dal giudice della cognizione, che aveva trasformato la pena detentiva in libertà controllata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Genova in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia errato nella motivazione: non ha valutato a sufficienza la possibilità di riconoscere la continuazione per singoli gruppi di reati all'interno dell'arco temporale più ampio e ha trascurato indicatori quali contiguità temporale, tipologia analoga e contiguità spaziale. Inoltre, la Corte ha censurato il trattamento sanzionatorio, perché il giudice dell'esecuzione ha aumentato la pena per i reati-satellite in misura e di specie non conformi alla sentenza di cognizione (omettendo di rispettare la sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata).
Norme richiamate
Disciplina della continuazione: principio per cui più reati, eseguiti in esecuzione del medesimo disegno criminoso, possono concorrere per la determinazione della pena; richiede valutazione degli indici di unità del disegno criminoso.
Norma che abilita il giudice dell'esecuzione a rideterminare il trattamento sanzionatorio applicando la disciplina della continuazione; impone al giudice dell'esecuzione l'onere motivazionale nella valutazione della continuazione e dei suoi limiti.
Reati sostanziali oggetto delle condanne (tra cui reati connessi alla contraffazione e all'indebito commercio di beni contraffatti), cui è stata proposta l'applicazione della continuazione.
art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689
Normativa sulla sostituzione della pena (richiamata per il principio che il giudice dell'esecuzione non può infliggere una pena di specie diversa da quella inflitta dal giudice della cognizione, neanche quando la pena sia derivante da una sostituzione ai sensi della legge n. 689/1981).
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare la continuazione anche articolandola per singoli gruppi di reati interni a un arco temporale ampio: l'esistenza di un ampio intervallo temporale non esclude automaticamente la continuazione se, per sottogruppi, ricorrono indici di unità (contiguità temporale, tipologia omogenea, connessione materiale o logica).
- La motivazione deve spiegare espressamente perché la continuazione è riconosciuta per alcuni episodi e negata per altri; l'accertamento deve tener conto non solo delle date estreme ma anche delle distanze temporali e degli altri elementi indiziari fra singoli fatti.
- Il giudice dell'esecuzione non può aumentare la pena dei reati-satellite in misura o in specie oltre quanto fissato dalla sentenza di cognizione: non è ammesso sostituire una pena (ad es. libertà controllata o sanzione pecuniaria) con una pena di specie diversa (ad es. custodia detentiva) nel corso della rideterminazione per continuazione.
- Se la difesa chiede il riconoscimento di una continuazione parziale e produce elementi indicativi (omogeneità della condotta, periodicità degli acquisti per lo smercio, contiguità spaziale), il giudice deve esaminare e motivare questi elementi per ciascun gruppo di reati dedotto.
- In presenza di vizi motivazionali o di errata applicazione dei limiti alla rideterminazione delle pene, la Cassazione annulla con rinvio per nuovo giudizio, che dovrà correggere sia la valutazione sulla continuazione sia il trattamento sanzionatorio conformemente ai principi richiamati.
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