Cassazione Penale, Sentenza n. 14738/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti che lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (sequestro di 100 g di hashish, 2,3 g di eroina e 1 g di marijuana, più bilancino e coltello). L'appello di primo grado lamentava: nullità della perquisizione domiciliare per mancato avvertimento sul diritto all'assistenza del difensore; mancato superamento della presunzione di destinazione allo spaccio (sostegno all'uso personale, con riferimento all'assenza di consapevolezza su piccola quantità di eroina); errata valutazione della testimonianza del padre; rilevanza della certificazione S.E.R.T.; carenza di perizia tossicologica. In cassazione il ricorrente denunciava violazione dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. (specificità dell'atto di impugnazione) e vizio della motivazione della declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'atto di appello era carente di specificità sia intrinseca (mancanza di indicazione dettagliata dei fatti e delle ragioni di diritto connesse a ciascuna censura) sia estrinseca (assenza di esame critico e puntuale delle ragioni di fatto e di diritto esposte dal Tribunale di Patti). In particolare la Cassazione ha condiviso che le censure erano mere asserzioni non raccordate ai fatti processuali (es.: nullità della perquisizione non adeguatamente motivata rispetto al procedimento, mancata indicazione del contenuto significativo della testimonianza paterna, non valutazione adeguata della data del certificato S.E.R.T.). Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; inoltre la declaratoria di inammissibilità impedisce di valutare eventuale prescrizione intervenuta successivamente.
Norme richiamate
art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90
Norma sostanziale contestata: la condotta (trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti) è stata ritenuta integrata in relazione alle quantità e agli elementi probatori (più sostanze, bilancino, strumenti per il frazionamento).
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Criterio di ammissibilità dell'appello: l'atto di impugnazione deve indicare le ragioni di fatto e di diritto della censura con la necessaria specificità; la Corte ha ritenuto che tale requisito mancasse.
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato relativamente ai vizi dell'atto di impugnazione e alla relativa disciplina procedurale dell'appello; valutazione della Cassazione conferma corretta applicazione delle regole sull'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Riferito al diritto all'assistenza del difensore prima di atti come la perquisizione; la Corte ha ritenuto che nei verbali fosse annotata la rinuncia e che la contestazione della nullità non fosse sviluppata con specificità processuale.
Norma richiamata per l'onere delle spese e la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Un atto di appello deve indicare con specificità gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche: mere asserzioni generiche non sono sufficienti e possono determinare l'inammissibilità.
- La specificità ha due dimensioni: intrinseca (descrizione concreta dei motivi e dei fatti contestati) ed estrinseca (critica puntuale delle ragioni e delle conclusioni del giudice di merito). Entrambe devono emergere dall'atto di impugnazione.
- L'eccezione di nullità di un atto probatorio (es. perquisizione) va motivata con riferimento al contenuto dei verbali e alla vicenda concreta; non è sufficiente affermarne la tempestività o la genericità.
- La rilevanza di provvedimenti o certificazioni (es. certificato S.E.R.T.) dipende anche dalla temporalità rispetto ai fatti: documenti successivi possono essere ritenuti irrilevanti se non collegati con adeguata motivazione.
- La presenza di più tipi di stupefacente, rilevanti quantitativi e strumenti per il frazionamento è indice, ai fini della qualificazione del reato, di destinazione allo spaccio piuttosto che al solo uso personale, salvo prova contraria dettagliata.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza non si entra nel merito e non si può valutare successivi eventi estintivi del reato (es. prescrizione intervenuta dopo la decisione impugnata).
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