Cassazione Civile, Ordinanza n. 05869/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia trae origine dal silenzio serbato dall'ufficio sull'istanza di annullamento in autotutela presentata ai sensi dell'art. 1, commi 537-546, della l. n. 228 del 2012, in relazione a una serie di cartelle di pagamento. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro un comportamento omissivo e non contro un atto. In appello la CTR del Lazio aveva dichiarato il gravame improcedibile per mancata notificazione dell'atto di appello all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva un errore della CTR, sostenendo di aver regolarmente notificato nei termini l'appello all'Agenzia, richiamando la ricevuta telematica e il successivo deposito, da parte dell'Agenzia, di documenti che secondo lui confermavano la regolare instaurazione del contraddittorio. La censura era formulata in modo non specificamente ricondotto ad uno dei vizi di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c.; la Corte ha comunque qualificato la doglianza come error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorrente non ha indicato se e quando l'atto di appello, completo di relata di notifica, fosse stato depositato in CTR, limitandosi a richiamare solo il deposito dell'atto di gravame. Ha inoltre ritenuto il motivo comunque infondato, richiamando la regola per cui, nel processo tributario, l'appellante deve depositare entro trenta giorni dalla proposizione l'originale del ricorso notificato o copia dello stesso, unitamente alla prova della notificazione alla controparte, a pena di inammissibilità. La costituzione dell'appellata non sana la mancata produzione della prova della notifica, poiché l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e, in ragione della conformità tra proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisione, anche al pagamento di somme ulteriori ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte e della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 1, commi 537-546, l. n. 228 del 2012
istanza di annullamento in autotutela
costituisce il fondamento normativo dell'istanza di autotutela presentata dal contribuente
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato o copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta, se la notifica è avvenuta a mezzo posta
nel contenzioso tributario l'appellante deve depositare tempestivamente l'atto notificato e la prova della sua notificazione; la mancata produzione comporta inammissibilità
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal successivo art. 53, comma 2
estende al giudizio di appello la regola di deposito e la sanzione prevista dall'art. 22
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la doglianza è stata ricondotta alla violazione di norme processuali concernenti l'ammissibilità dell'impugnazione
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il motivo, compresa la prova del deposito e della notifica
art. 380-bis, commi 1, 2 e 3, c.p.c.
proposta ex art. 380-bis, comma 1
la decisione è intervenuta all'esito del procedimento camerale, con richiesta di decisione e conformità tra proposta e sentenza
ulteriore importo di € 4.000,00... e... importo di € 3.000,00
è stata applicata la condanna per responsabilità aggravata, con liquidazione di somme ulteriori sia a favore della controparte sia della cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appellante deve dimostrare il tempestivo deposito dell'atto di appello notificato e della relativa prova di notificazione; la sola affermazione di avere notificato il gravame non è sufficiente.
- La mancata produzione, nei termini, della prova della notificazione dell'appello determina inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e non è sanata dalla costituzione dell'appellato.
- Nel ricorso per cassazione che denunci errores in procedendo è necessario indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
- La conformità tra proposta del consigliere relatore e decisione può legittimare l'applicazione delle conseguenze economiche previste dal rito camerale, incluse le statuizioni ex art. 96 c.p.c. in caso di ricorso infondato o manifestamente infondato.
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