Cassazione Penale, Ordinanza n. 10703/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva rideterminato la pena per il reato di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. in anni 1 mesi 6 giorni 20 di reclusione ed euro 833 di multa. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Sosteneva, in sostanza, che il beneficio dovesse essergli riconosciuto e contestava la valutazione della Corte territoriale; il ricorso, tuttavia, era formulato in modo generico e mirava a una nuova valutazione di merito delle circostanze già apprezzate dal giudice di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla sospensione condizionale della pena, osservando che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, può limitarsi a indicare gli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p. e non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi ivi previsti. La Corte d'appello aveva valorizzato il precedente per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, le odiose modalità del furto e l'elevato valore del bene, elementi ritenuti indicativi di spiccata pericolosità. Il ricorso è stato inoltre ritenuto generico e diretto a un'inammissibile rivalutazione del merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto in abitazione, reato per il quale la pena era stata rideterminata in sede di rinvio.
Nella valutazione della concedibilità della sospensione condizionale della pena il giudice di merito può valorizzare gli elementi ritenuti prevalenti, senza dover esaminare tutti i criteri indicati dalla norma.
Norma implicata dal tema della sospensione condizionale della pena, la cui concessione è stata negata dal giudice di merito.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non ha l'obbligo di esaminare analiticamente tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., potendo fondare la decisione sugli indici ritenuti prevalenti e più significativi.
- La mancata concessione del beneficio è logicamente sostenibile quando il giudice valorizzi elementi sintomatici di negativa personalità o pericolosità dell'imputato, purché la motivazione indichi i profili ritenuti decisivi.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a deduzioni generiche o tende a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
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