Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35236/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 27 aprile 2026, la Corte d’appello di Firenze aveva confermato la condanna dell’imputato a quattro anni e sei mesi di reclusione e a 1.500 euro di multa per tentata estorsione aggravata e lesioni aggravate, commesse in concorso con altri, nonché per porto illegale di arma comune da sparo. Il 13 novembre 2022, a Ponte Buggianese, l’imputato si era recato con tre compartecipi presso l’abitazione della persona offesa per costringerla a restituire almeno parte di alcuni chilogrammi di cocaina importati dall’Olanda, oppure a pagarne il corrispettivo; durante l’episodio un compartecipe aveva sparato, ferendo la vittima. Con sei motivi il ricorrente ha dedotto: 1) assenza di un contributo materiale o psicologico ai reati di tentata estorsione e lesioni, sostenendo che la sua presenza fosse mera connivenza, e imprevedibilità dello sparo, anche ai fini dell’art. 116 c.p.; 2) illogicità della motivazione sul dolo eventuale di lesioni, poiché lo sparatore avrebbe ordinato ai complici di uscire prima di sparare; 3) assenza di apporto concorsuale nel porto dell’arma, in particolare nella fase del trasporto; 4) travisamento delle dichiarazioni rese nell’interrogatorio del 12 luglio 2023 circa il momento in cui aveva visto l’arma; 5) mancato riconoscimento dell’attenuante della partecipazione di minima importanza; 6) disparità di trattamento sanzionatorio rispetto a un correo e omessa valorizzazione del contributo dichiarativo dell’imputato. Il Pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto nuovo nella parte in cui prospettava l’assenza di contributo materiale, questione non devoluta in appello; inoltre, la sentenza impugnata aveva descritto un apporto attivo dell’imputato, inserito nella spedizione sin dall’inizio e presente nell’abitazione per rivendicare il debito. Il secondo motivo mirava a una non consentita rivalutazione del merito: l’ordine dello sparatore di far uscire i complici non dimostrava necessariamente l’unilateralità dell’iniziativa, potendo essere stato impartito per proteggerli. Il terzo motivo introduceva profili nuovi sull’elemento oggettivo del concorso nel porto d’arma e, comunque, l’adesione a un’impresa criminosa che preveda l’impiego di un’arma nel luogo programmato può integrare il concorso anche se l’arma è nella disponibilità esclusiva di un compartecipe; la Corte d’appello aveva inoltre valorizzato la testimonianza secondo cui l’arma era visibile quando il compartecipe scese dall’auto e invitò gli altri a seguirlo. Il quarto motivo era inammissibile e infondato: non era stata dimostrata la decisività del preteso travisamento e la percezione dell’arma risultava anche da un’autonoma fonte dichiarativa. Il quinto motivo sollecitava una rivalutazione della motivazione, che aveva escluso la minima importanza in ragione del pieno coinvolgimento dell’imputato. Il sesto motivo, quanto alla disparità di pena, era estraneo ai vizi deducibili e aspecifico, non essendo indicati la pena del correo né il relativo calcolo; quanto al comportamento processuale, la doglianza era infondata, poiché il contributo dichiarativo era stato considerato ai fini delle attenuanti generiche, già riconosciute dal Tribunale di Pistoia e confermate in appello. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella determinazione dell’inammissibilità. Decisione assunta il 23 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    la condotta del ricorrente sia da ritenersi pienamente congruente con i requisiti oggettivi della fattispecie plurisoggettiva, essendosi inserita nel dinamismo del fatto collettivo con modalità tutt’altro che passive: il suo coinvolgimento nella spedizione punitiva sin dal suo inizio di esecuzione, la fiducia in lui riposta dall’amico fraterno Kola e il conseguente senso di maggiore sicurezza nel compiere l’atto scellerato, il suo ingresso all’interno dell’abitazione della persona offesa per rivendicare l’adempimento del debito di droga.

    La Corte ritiene che la partecipazione concorsuale richiede un contributo inserito attivamente nel fatto collettivo; nel caso concreto ha valorizzato il coinvolgimento nella spedizione, il rafforzamento della sicurezza del compartecipe e l’ingresso nell’abitazione per rivendicare il debito.

  • art. 116 c.p.

    La norma è menzionata quale parametro invocato dalla difesa per sostenere l’interruzione dell’imputazione delle lesioni, ma la Corte non ne formula un’autonoma interpretazione.

  • art. 114 c.p.

    La rilettura del quinto motivo consente agevolmente di afferrare che, in realtà, esso si risolve in una mera non condivisione dell’iter argomentativo pur linearmente esposto dal Giudice di secondo grado attraverso l’evidenziazione del pieno coinvolgimento dello Zhala nell’intera iniziativa illecita.

    La censura sul diniego dell’attenuante della partecipazione di minima importanza non è ammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione alla valutazione motivata del giudice di merito sul pieno coinvolgimento dell’imputato.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La disposizione è richiamata per i motivi di violazione di legge proposti dalla difesa; la Corte dichiara inammissibili le relative doglianze nei termini illustrati, anche perché nuove o inconferenti.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il riscontro del giudice di legittimità sulla congruità logica degli argomenti adoperati dal giudice di merito nella formazione del suo convincimento è limitato alla verifica dell’apparato argomentativo secondo una sequenza che si snoda, da un lato, nel dovere di enunciare i fatti probatori e, dall'altro lato, nell'obbligo di esplicitare i criteri posti a sostegno della valutazione degli stessi. Ne deriva che non può parlarsi di vizio della motivazione - come tale censurabile in cassazione - qualora, ferma la correttezza dei termini spiegati, non convinca o non persuada la “verità” del sillogismo, nel senso che lasci permanere una diversa lettura delle risultanze processuali.

    Il controllo di legittimità verifica la tenuta dell’apparato argomentativo, non sceglie tra letture alternative delle prove quando la motivazione espone i fatti probatori e i criteri di valutazione.

  • art. 611, commi 1-bis e 1-ter, c.p.p.

    La norma è richiamata esclusivamente per dare atto che, non essendo stata tempestivamente richiesta la discussione, il procedimento si è svolto con trattazione scritta.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    Alla declaratoria d’inammissibilità seguono la condanna alle spese e, quando siano ravvisati profili di colpa nella sua determinazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.

  • art. 56 c.p.

    La tentata estorsione è indicata nella decisione come reato contestato, ma non è svolta una specifica interpretazione della disciplina del tentativo.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la questione non dedotta in appello e non rilevabile d’ufficio, poiché il relativo punto della decisione è sottratto al sindacato di legittimità secondo il principio del tantum devolutum quantum appellatum.
  • Il concorso di persone può essere desunto da condotte attivamente inserite nel dinamismo dell’impresa criminosa; la mera presenza non è il criterio decisivo quando siano accertati un coinvolgimento nell’azione e un apporto concretamente funzionale alla sua realizzazione.
  • Il giudice di legittimità non può sostituire la propria lettura delle risultanze processuali a quella del giudice di merito quando la motivazione espone i dati probatori e i criteri valutativi e la lettura alternativa proposta dal ricorrente non evidenzia un vizio logico censurabile.
  • L’ordine impartito da uno sparatore ai complici di allontanarsi prima di esplodere un colpo non impone, di per sé, la conclusione che lo sparo sia stato un’iniziativa del tutto unilaterale; il dato può essere compatibile anche con l’intento di proteggerli dal rischio di essere colpiti.
  • Può rispondere in concorso nel porto illegale di un’arma chi aderisce a un’impresa criminosa che ne comporti l’impiego nel luogo programmato, anche se l’arma è nella disponibilità esclusiva di un compartecipe.
  • Per dedurre il travisamento della prova occorre indicare la decisività dell’errore o dell’omissione nell’apparato motivazionale; la doglianza non è decisiva se il fatto contestato trova riscontro anche in un’autonoma fonte di prova.
  • La censura sul diniego dell’attenuante della partecipazione di minima importanza non consente una nuova valutazione del merito quando si limita a manifestare dissenso rispetto alla motivazione che ha accertato il pieno coinvolgimento nella condotta.
  • La censura di disparità di trattamento sanzionatorio rispetto a un concorrente è aspecifica se non individua la pena inflitta a quest’ultimo e i dati del relativo calcolo.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneLesioniDetenzione di armiImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaArmiProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di personeTentativoDolo eventualeOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.