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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04799/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era non consentito perché non previamente dedotto in appello e che il secondo era generico e non specifico ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 14/04/2025. Il primo motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione, lamentando la violazione del ne bis in idem sostanziale per l'applicazione contestuale degli artt. 648 e 493-ter c.p.; la Corte ha rilevato che tale censura non risultava essere stata specificamente dedotta in appello e quindi non era proponibile per la prima volta in sede di legittimità. Il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p.; la Corte lo ha ritenuto generico per indeterminatezza, perché privo dell'indicazione degli elementi posti a base della doglianza e privo di correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come una delle disposizioni la cui applicazione contestuale è stata contestata per asserita violazione del ne bis in idem sostanziale.

  • art. 493-ter c.p.

    Richiamato come una delle disposizioni la cui applicazione contestuale è stata contestata per asserita violazione del ne bis in idem sostanziale.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo applica nel senso che il motivo di ricorso non è proponibile in cassazione se la censura non è stata previamente dedotta con l'appello, a pena di inammissibilità.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare che il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico, con chiara indicazione delle ragioni di doglianza.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una diversa verifica del giudice, ma la censura è stata dichiarata generica e non specifica.

Massime di principio

  • In cassazione non sono deducibili censure che non risultino previamente devolute al giudice di appello, quando la preclusione sia espressamente prevista a pena di inammissibilità.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e intelligibile: non basta richiamare una norma o dedurre un vizio, ma occorre indicare gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la doglianza.
  • La generica deduzione di violazione dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile se non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e non evidenzia in modo preciso l'errore denunciato.
  • La censura per violazione del ne bis in idem sostanziale richiede che la questione sia stata ritualmente devoluta nei gradi di merito; in mancanza, non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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