Cassazione Penale, Ordinanza n. 04799/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era non consentito perché non previamente dedotto in appello e che il secondo era generico e non specifico ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 14/04/2025. Il primo motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione, lamentando la violazione del ne bis in idem sostanziale per l'applicazione contestuale degli artt. 648 e 493-ter c.p.; la Corte ha rilevato che tale censura non risultava essere stata specificamente dedotta in appello e quindi non era proponibile per la prima volta in sede di legittimità. Il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p.; la Corte lo ha ritenuto generico per indeterminatezza, perché privo dell'indicazione degli elementi posti a base della doglianza e privo di correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato come una delle disposizioni la cui applicazione contestuale è stata contestata per asserita violazione del ne bis in idem sostanziale.
Richiamato come una delle disposizioni la cui applicazione contestuale è stata contestata per asserita violazione del ne bis in idem sostanziale.
La Corte lo applica nel senso che il motivo di ricorso non è proponibile in cassazione se la censura non è stata previamente dedotta con l'appello, a pena di inammissibilità.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte lo richiama per affermare che il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico, con chiara indicazione delle ragioni di doglianza.
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una diversa verifica del giudice, ma la censura è stata dichiarata generica e non specifica.
Massime di principio
- In cassazione non sono deducibili censure che non risultino previamente devolute al giudice di appello, quando la preclusione sia espressamente prevista a pena di inammissibilità.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e intelligibile: non basta richiamare una norma o dedurre un vizio, ma occorre indicare gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la doglianza.
- La generica deduzione di violazione dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile se non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e non evidenzia in modo preciso l'errore denunciato.
- La censura per violazione del ne bis in idem sostanziale richiede che la questione sia stata ritualmente devoluta nei gradi di merito; in mancanza, non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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