Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35831/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF operate su ratei pensionistici corrisposti dal 2004 al 2016, assumendo di avere diritto all’esenzione fiscale prevista per le vittime del terrorismo. La domanda era stata inizialmente respinta in primo grado, ma la CTR aveva accolto l’appello ritenendo tempestiva l’istanza di rimborso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che non fosse applicabile la disciplina generale del rimborso ex art. 38, ma il termine biennale dell’azione di rimborso decorrente dal momento in cui si verifica il presupposto del diritto alla restituzione. Secondo la ricorrente, tale presupposto non coincideva con la riliquidazione della pensione, bensì con il riconoscimento dello status di vittima del terrorismo; di conseguenza, la domanda proposta nel 2018 sarebbe stata tardiva rispetto ai ratei anteriori.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha ribadito che l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 opera quando il versamento non sia dovuto ab origine, mentre se il diritto alla restituzione sorge solo successivamente al pagamento trova applicazione l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, quale norma residuale. Ha poi individuato il presupposto per la restituzione non nel decreto di riliquidazione pensionistica, ma nel precedente provvedimento di riconoscimento dello status di vittima del terrorismo, dal quale soltanto deriva il diritto all’esenzione IRPEF. Per questo la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina il rimborso d'imposta nei casi in cui il versamento non sia dovuto ab origine; non si applica quando il diritto alla restituzione nasce solo successivamente al pagamento.

  • art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992

    Costituisce norma residuale e di chiusura del sistema; il termine biennale per l’istanza di rimborso decorre dal giorno in cui si verifica il presupposto per la restituzione.

  • L. n. 206 del 2004

    Richiamata quale base normativa del riconoscimento dello status di vittima del terrorismo e delle correlate agevolazioni.

  • art. 3, comma 2, della L. 3 agosto 2004, n. 206

    Prevede l’esenzione dall’IRPEF per i soggetti riconosciuti vittime del terrorismo.

  • Cass. SS.UU. n. 8999 del 2009

    Richiamata per indicare che il Collegio decideva in difformità dalla proposta del consigliere relatore.

  • Cass. 15 maggio 2019, n. 12919

    Richiamata per il principio di distinzione tra rimborso d'imposta ex art. 38 e azione di restituzione soggetta all’art. 21, comma 2.

  • Cass. n. 28565 del 2019

    Richiamata a sostegno dell'applicazione dell’art. 21, comma 2, quando il diritto alla restituzione sorge in data posteriore al pagamento.

Massime di principio

  • Quando il pagamento tributario era dovuto al momento in cui è stato eseguito e il diritto al rimborso nasce solo per effetto di un evento o provvedimento successivo, non si applica la disciplina generale del rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ma l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
  • Il termine biennale per richiedere la restituzione decorre dal momento in cui si verifica il presupposto costitutivo del diritto al rimborso, e non dal successivo atto che si limiti a quantificare o riliquidare il beneficio.
  • Se un provvedimento successivo si limita a rideterminare il quantum di un trattamento già spettante in ragione di uno status preesistente, il dies a quo per l’istanza di rimborso coincide con il riconoscimento di quello status, non con la riliquidazione.
  • In materia di agevolazioni fiscali connesse a status soggettivi, il fatto costitutivo del diritto all’esenzione va individuato nel provvedimento che attribuisce lo status agevolativo, salvo che dalla normativa speciale risulti diversamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.