Cassazione Civile, Ordinanza n. 32882/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal fallimento di una società per il pagamento di Euro 159.395,89 per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e di spazzamento della città. Il Comune ha proposto opposizione, respinta in appello: la Corte territoriale ha ritenuto infondata l'eccezione di inadempimento dell'ente, valorizzando un'ordinanza commissariale che attestava l'espletamento del servizio e commisurava il contributo alle quantità effettivamente conferite in discarica, nonché l'avvenuta liquidazione degli incentivi in rapporto agli obiettivi raggiunti. In cassazione il Comune ha dedotto: 1) omesso/contraddittorio/insufficiente esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse ignorato la Tabella A allegata all'ordinanza commissariale, dalla quale emergerebbe il mancato raggiungimento degli obiettivi e quindi la non spettanza degli incentivi; 2) omesso esame di elementi decisivi e violazione dell'art. 346 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto rinunciate le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate in primo grado, nonostante la comparsa di costituzione in appello contesse il richiamo "senza rinunciare alle precedenti eccezioni preliminari". La Corte di cassazione ha rilevato, in via pregiudiziale, il mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, necessario ai fini dell'art. 369 c.p.c.; ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile. Ha aggiunto che, in ogni caso, il primo motivo sarebbe stato inammissibile per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti/documenti richiamati, e il secondo motivo sarebbe stato inammissibile e comunque infondato perché aspecifico e perché il generico richiamo alle difese di primo grado non basta a evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., dovendo la riproposizione essere specifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione del Comune per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha inoltre osservato che, anche a prescindere da tale vizio pregiudiziale, i due motivi sarebbero stati inammissibili (e il secondo anche infondato) per difetto di specificità e per erronea/insufficiente riproposizione delle eccezioni non accolte in appello. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"omesso, contraddittorio ed insufficiente esame di un fatto decisivo per il giudizio"
Il vizio di cui al n. 5 non può essere formulato in termini incompatibili con l'attuale testo della norma; inoltre il motivo deve essere specifico e riferito a un fatto decisivo effettivamente discusso tra le parti.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso quando la notificazione della sentenza sia rilevante ai fini del controllo sulla tempestività/procedibilità.
È necessario indicare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento del motivo, con la loro precisa localizzazione nel fascicolo; la mancanza di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile.
Le domande e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello in modo specifico; un generico richiamo alle difese svolte in primo grado non è sufficiente a evitare la presunzione di rinuncia.
La memoria depositata in vista della trattazione camerale non può superare i vizi originari del ricorso se non introduce elementi idonei a scalfire il vaglio di improcedibilità/inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, quando necessaria ai fini del controllo di rito, comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
- Il motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo deve rispettare rigorosamente l'onere di specificità: occorre indicare con precisione il fatto, i documenti su cui si fonda, la loro localizzazione processuale e la loro decisività.
- In cassazione, il richiamo a un documento non basta se non è accompagnato dalla puntuale indicazione di dove il documento sia stato prodotto e dove sia rinvenibile nei fascicoli; l'inosservanza dell'art. 366, n. 6, c.p.c. conduce all'inammissibilità.
- Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello in modo specifico; un rinvio generico alle difese svolte davanti al primo giudice non evita la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.
- Le eccezioni in senso lato non sono soggette all'onere di riproposizione, ma la loro rilevazione in appello resta comunque vincolata ai fatti risultanti dagli atti e ritualmente acquisiti, oltre che ai limiti di specificità del motivo di ricorso.
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