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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22621/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della confisca: sostenevano che la confisca disposta in primo grado nei confronti di Ciccarone Giovanni dovesse essere revocata in quanto il proposto era stato assolto da alcuni dei reati indicati a fondamento della misura, per cui era venuta meno la sua pericolosità. Inoltre affermavano di aver agito anche nella qualità di eredi del proposto e richiamavano norme della legge 1423/1956 (art. 7 e art. 4, comma 11) e dell'ordinamento sulle misure di prevenzione per ottenere la revoca.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che l'istanza di revoca originaria fosse stata proposta dai ricorrenti nella qualità di terzi intestatari e non come eredi; quindi, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 6/9/2011 n.159 (la richiesta di revoca "su istanza dell'interessato"), l'istanza era inammissibile. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il terzo fittiziamente intestatario può soltanto contestare la fittizietà dell'intestazione e provare la propria titolarità, e non può dedurre l'insussistenza della pericolosità del proposto (mancanza di interesse concreto). Quanto all'asserita qualità di eredi, la Corte ha osservato che l'istanza originaria non era stata proposta come tale, i ricorrenti non hanno provato la data del decesso né l'acquisizione della qualità di eredi, e la continuazione del procedimento nei confronti degli eredi trova applicazione soltanto se il decesso avviene durante la pendenza del procedimento (art. 18 d.lgs. n.159/2011, "prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa"). La Corte ha altresì indicato che lo strumento corretto, una volta divenuto definitivo il provvedimento, è la revocazione ex art. 28 d.lgs. n.159/2011; i ricorrenti non hanno rispettato le forme previste (mancata indicazione della Corte competente, mancata allegazione delle sentenze di assoluzione), e le assoluzioni non producono automaticamente la revoca se non riguardano esattamente i fatti posti a fondamento della misura. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 11, comma 2

    "su istanza dell'interessato"

    La norma richiede che la revoca sia proposta dall'interessato; la Corte ha ritenuto che i terzi intestatari che non agiscono come eredi non siano "interessati" in senso da legittimarli a chiedere la revoca in relazione alla pericolosità del proposto

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 18, comma 2

    "prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa"

    La continuazione del procedimento nei confronti degli eredi è applicabile solo se il decesso del proposto avviene nel corso del procedimento; non è applicabile dopo la definitività del provvedimento

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28

    È lo strumento previsto per chiedere la revocazione della confisca divenuta definitiva; richiede il rispetto delle forme processuali (art. 630 c.p.p. come compatibile) e l'allegazione delle prove che giustifichino la revoca, non conseguendo automaticamente per effetto di ogni assoluzione penale

  • legge 30 aprile 1956 n. 1423 (richiamata: artt. 7 e 4, comma 11)

    Richiamata dai ricorrenti per sostenere la possibilità di agire in qualità di eredi; la Corte ha valutato che tale qualità non era stata invocata nell'istanza originaria e, pertanto, non poteva essere fatta valere tardivamente

  • codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. a)

    Richiama il principio che l'impugnazione è inammissibile se proposta da chi non ha interesse; usato come parametro per definire la nozione di "interessato" nelle impugnazioni relative alle misure di prevenzione

  • codice di procedura penale, art. 616 (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Base normativa utilizzata per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende a carico delle ricorrenti in caso di ricorso inammissibile

  • codice di procedura penale, art. 630

    Norma richiamata come parametro di compatibilità nelle forme della revocazione ex art. 28 d.lgs. n.159/2011

Massime di principio

  • Il terzo formalmente intestatario di beni sottoposti a confisca può legittimamente impugnare solo per provare la reale titolarità e la fittizietà dell'intestazione; non ha interesse concreto a contestare la pericolosità del proposto, perché, in caso di accoglimento, la restituzione dei beni tornerebbe al proposto e non al terzo
  • Se si ritiene venuta meno la pericolosità del proposto in conseguenza di una successiva assoluzione, lo strumento appropriato contro una confisca divenuta definitiva è la revocazione ex art. 28 d.lgs. n.159/2011: va proposta nelle forme previste, con indicazione della Corte competente e con l'allegazione delle sentenze definitive che si ritengono rilevanti
  • La qualità di erede può consentire la prosecuzione del procedimento di prevenzione solo se il decesso del proposto avviene nel corso del procedimento (art. 18 d.lgs. n.159/2011); se il provvedimento è già divenuto definitivo la nuova qualità non sostituisce la necessità di esperire la revocazione
  • Le assoluzioni penali non determinano automaticamente la revoca della confisca: occorre che il giudicato penale riguardi precisamente i fatti posti a fondamento del giudizio di pericolosità e che siano rispettate le forme della revocazione
  • È fondamentale l'osservanza del principio di autosufficienza del ricorso: indicare la qualità soggettiva invocata, fornire la prova documentale (es. date di decesso, sentenze definitive, titolarità dei beni) e scegliere lo strumento processuale idoneo per evitare l'inammissibilità e la condanna alle spese

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