Cassazione Penale, Sentenza n. 22621/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della confisca: sostenevano che la confisca disposta in primo grado nei confronti di Ciccarone Giovanni dovesse essere revocata in quanto il proposto era stato assolto da alcuni dei reati indicati a fondamento della misura, per cui era venuta meno la sua pericolosità. Inoltre affermavano di aver agito anche nella qualità di eredi del proposto e richiamavano norme della legge 1423/1956 (art. 7 e art. 4, comma 11) e dell'ordinamento sulle misure di prevenzione per ottenere la revoca.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che l'istanza di revoca originaria fosse stata proposta dai ricorrenti nella qualità di terzi intestatari e non come eredi; quindi, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 6/9/2011 n.159 (la richiesta di revoca "su istanza dell'interessato"), l'istanza era inammissibile. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il terzo fittiziamente intestatario può soltanto contestare la fittizietà dell'intestazione e provare la propria titolarità, e non può dedurre l'insussistenza della pericolosità del proposto (mancanza di interesse concreto). Quanto all'asserita qualità di eredi, la Corte ha osservato che l'istanza originaria non era stata proposta come tale, i ricorrenti non hanno provato la data del decesso né l'acquisizione della qualità di eredi, e la continuazione del procedimento nei confronti degli eredi trova applicazione soltanto se il decesso avviene durante la pendenza del procedimento (art. 18 d.lgs. n.159/2011, "prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa"). La Corte ha altresì indicato che lo strumento corretto, una volta divenuto definitivo il provvedimento, è la revocazione ex art. 28 d.lgs. n.159/2011; i ricorrenti non hanno rispettato le forme previste (mancata indicazione della Corte competente, mancata allegazione delle sentenze di assoluzione), e le assoluzioni non producono automaticamente la revoca se non riguardano esattamente i fatti posti a fondamento della misura. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 11, comma 2
"su istanza dell'interessato"
La norma richiede che la revoca sia proposta dall'interessato; la Corte ha ritenuto che i terzi intestatari che non agiscono come eredi non siano "interessati" in senso da legittimarli a chiedere la revoca in relazione alla pericolosità del proposto
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 18, comma 2
"prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa"
La continuazione del procedimento nei confronti degli eredi è applicabile solo se il decesso del proposto avviene nel corso del procedimento; non è applicabile dopo la definitività del provvedimento
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28
È lo strumento previsto per chiedere la revocazione della confisca divenuta definitiva; richiede il rispetto delle forme processuali (art. 630 c.p.p. come compatibile) e l'allegazione delle prove che giustifichino la revoca, non conseguendo automaticamente per effetto di ogni assoluzione penale
legge 30 aprile 1956 n. 1423 (richiamata: artt. 7 e 4, comma 11)
Richiamata dai ricorrenti per sostenere la possibilità di agire in qualità di eredi; la Corte ha valutato che tale qualità non era stata invocata nell'istanza originaria e, pertanto, non poteva essere fatta valere tardivamente
codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. a)
Richiama il principio che l'impugnazione è inammissibile se proposta da chi non ha interesse; usato come parametro per definire la nozione di "interessato" nelle impugnazioni relative alle misure di prevenzione
codice di procedura penale, art. 616 (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
Base normativa utilizzata per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende a carico delle ricorrenti in caso di ricorso inammissibile
codice di procedura penale, art. 630
Norma richiamata come parametro di compatibilità nelle forme della revocazione ex art. 28 d.lgs. n.159/2011
Massime di principio
- Il terzo formalmente intestatario di beni sottoposti a confisca può legittimamente impugnare solo per provare la reale titolarità e la fittizietà dell'intestazione; non ha interesse concreto a contestare la pericolosità del proposto, perché, in caso di accoglimento, la restituzione dei beni tornerebbe al proposto e non al terzo
- Se si ritiene venuta meno la pericolosità del proposto in conseguenza di una successiva assoluzione, lo strumento appropriato contro una confisca divenuta definitiva è la revocazione ex art. 28 d.lgs. n.159/2011: va proposta nelle forme previste, con indicazione della Corte competente e con l'allegazione delle sentenze definitive che si ritengono rilevanti
- La qualità di erede può consentire la prosecuzione del procedimento di prevenzione solo se il decesso del proposto avviene nel corso del procedimento (art. 18 d.lgs. n.159/2011); se il provvedimento è già divenuto definitivo la nuova qualità non sostituisce la necessità di esperire la revocazione
- Le assoluzioni penali non determinano automaticamente la revoca della confisca: occorre che il giudicato penale riguardi precisamente i fatti posti a fondamento del giudizio di pericolosità e che siano rispettate le forme della revocazione
- È fondamentale l'osservanza del principio di autosufficienza del ricorso: indicare la qualità soggettiva invocata, fornire la prova documentale (es. date di decesso, sentenze definitive, titolarità dei beni) e scegliere lo strumento processuale idoneo per evitare l'inammissibilità e la condanna alle spese
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22437/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22438/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22439/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22440/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22443/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22444/2022 del 09/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →