Cassazione Penale, Ordinanza n. 37313/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 3 aprile 2025. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva ritenuto configurabili il delitto di lesioni al capo C), commesso in concorso con il reato di resistenza di cui al capo B), nonché l'aggravante del nesso teleologico riferita alle lesioni; inoltre erano state respinte le doglianze difensive sulle circostanze generiche. In sede di legittimità il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, senza confronto critico puntuale con la motivazione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità, poiché riproponevano questioni già esaminate e respinte in appello con motivazione ritenuta corretta, coerente e immune da manifeste incongruenze logiche. Ha inoltre rilevato l'aspecificità del ricorso rispetto alla motivazione sulle circostanze generiche. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato implicitamente nel riferimento alle generiche, rispetto alle quali il ricorso è stato ritenuto aspecifico
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito sviluppa una motivazione puntuale, coerente e priva di manifeste incongruenze logiche, la Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione del fatto o delle emergenze probatorie.
- L'impugnazione è aspecifica quando omette un confronto critico puntuale con la motivazione sul punto contestato, anche in relazione al diniego o al mancato riconoscimento delle circostanze generiche.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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