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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31212/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una società assicuratrice contro una società debitrice e il suo legale rappresentante, per ottenere la prestazione di garanzie necessarie ad assicurare le ragioni di regresso in relazione a una polizza fideiussoria in corso. I convenuti rimasero contumaci in primo grado, ove la domanda fu accolta. In appello essi dedussero principalmente la nullità o inesistenza delle notifiche dell’atto introduttivo: quanto alla persona fisica, sostennero che la citazione fosse stata notificata in un indirizzo ove non risiedeva più da molti anni e non nel luogo della residenza effettiva; quanto alla società, sostennero che la citazione fosse stata notificata presso la vecchia sede legale e non presso la nuova sede, e che il plico fosse stato consegnato a un soggetto non dipendente e comunque estraneo alla società. Con il ricorso per cassazione furono proposti sei motivi: i primi tre riferiti alla notificazione eseguita nei confronti della persona fisica, denunciando violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza per carenza di motivazione; gli altri tre riferiti alla notificazione eseguita nei confronti della società, con censure analoghe circa violazione dell’art. 145 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente o illogica. I ricorrenti insistevano sulla mancata considerazione della prova documentale relativa al mutamento di residenza e al trasferimento della sede, nonché sull’asserita estraneità del consegnatario alla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure relative alla notifica alla persona fisica, perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non aveva negato la diversa residenza anagrafica, ma aveva applicato il principio secondo cui la notifica ex art. 139 c.p.c. può essere validamente eseguita nel comune di residenza anche presso la casa di abitazione, l’ufficio, l’industria o il commercio, senza un ordine tassativo. È stato inoltre osservato che la motivazione d’appello, secondo cui il destinatario aveva mantenuto un domicilio nel luogo della notificazione, non era stata specificamente confutata. Anche le censure sulla notifica alla società sono state dichiarate inammissibili: la Corte di merito aveva accertato la permanenza di una sede effettiva nel luogo della notificazione e la consegna a persona che si era dichiarata dipendente; in base alla giurisprudenza richiamata, la notifica presso una sede ancora operativa è valida e, quanto al consegnatario, grava sulla società l’onere di provare non solo che non fosse dipendente, ma che non fosse comunque addetto alla sede e privo di incarico a ricevere gli atti. Poiché tale prova non era stata fornita, il ricorso è stato integralmente rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    La notificazione alla persona fisica può essere eseguita, nel comune di residenza, presso la casa di abitazione, l’ufficio o il luogo in cui si esercita l’industria o il commercio, senza un ordine tassativo tra tali luoghi.

  • art. 145 c.p.c.

    La notificazione alla persona giuridica è valida se effettuata presso una sede ancora effettiva/operativa e consegnata a persona che, in base alle circostanze, possa presumersi addetta alla ricezione degli atti; non basta dimostrare che il consegnatario non è dipendente.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma sulla rimessione al primo giudice per nullità della notifica/giurisdizione, ma la Corte non ha ravvisato i presupposti per applicarlo.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state articolate come violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, ma sono state ritenute inammissibili per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedotta mancanza o apparenza della motivazione; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione della sentenza d’appello era presente e coerente con la ratio decidendi.

  • art. 97 c.p.c.

    Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti in quanto soccombenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato solo come antecedente fattuale: ricorso per correzione di errore materiale notificato alla società, dal quale i convenuti avevano dedotto di avere avuto conoscenza della sentenza.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere pertinenti e specifiche rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la doglianza è inammissibile se colpisce una motivazione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.
  • Per la notificazione alla persona fisica ex art. 139 c.p.c. non esiste un ordine rigido e vincolante tra i luoghi indicati dalla norma; la notifica è valida se eseguita in uno dei luoghi previsti, purché nel comune di residenza del destinatario.
  • La circostanza che l’ufficiale notificatore utilizzi un indirizzo diverso da quello della residenza anagrafica non basta, da sola, a rendere nulla la notifica, se il luogo rientra tra quelli astrattamente contemplati dall’art. 139 c.p.c. e si trova nel medesimo comune.
  • Per la notificazione alla persona giuridica, la consegna presso una sede ancora effettivamente operativa può essere idonea a perfezionare la notifica anche se la sede legale è stata trasferita altrove, quando sussista un collegamento fattuale tra il luogo e l’attività dell’ente.
  • Se l’atto è consegnato a una persona presente nei locali della sede e questa si dichiara addetta o incaricata alla ricezione, si presume la regolarità della notificazione; spetta alla società che la contesta provare non solo l’assenza di rapporto di lavoro subordinato, ma anche l’assenza di qualunque incarico o legame idoneo ad abilitarne la ricezione.
  • La dimostrazione che il consegnatario non è un dipendente non è sufficiente, da sola, a vincere la presunzione di validità della notifica alla persona giuridica.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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