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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13685/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva assolto per particolare tenuità del fatto (artt. 110 e 659 c.p.), denunciando: 1) omissione nella motivazione rispetto alla mancata riapertura dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) per acquisire relazioni e schede di servizio della polizia municipale; 2) contraddittorietà della decisione che avrebbe ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato e applicato l'art. 131-bis c.p., nonostante numerosi condomini non avessero percepito rumori, e contestando l'assenza di prove sulla presenza dell'imputato nelle singole occasioni di disturbo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura infondata e generica: il giudice d'appello ha implicitamente motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria indicando che il compendio probatorio era già sufficiente e ribadendo che i controlli della polizia municipale, salve alcune eccezioni, non avevano riscontrato rumori tali da giustificare la rinnovazione. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità o la preclusione della doglianza: la giurisprudenza consente di affermare il reato di disturbo sulla base dell'idoneità delle emissioni sonore a turbare un numero indeterminato di persone; inoltre, la contestazione sulla mancata attribuzione delle specifiche condotte al ricorrente non era stata dedotta in appello in modo da consentirne la valutazione in cassazione (preclusione ex art. 606, comma 3, c.p.p.). In conclusione il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla partecipazione al reato, richiamata come normativa di riferimento per la contestazione congiunta di più persone

  • art. 659 cod. pen.

    Delitto di 'disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone'; la Corte conferma che, trattandosi di illecito di pericolo presunto, è sufficiente l'idoneità della condotta a turbare un numero indeterminato di persone

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto applicabile l'istituto perché le condotte disturbanti non erano abituali e, nella maggior parte dei casi, circoscritte ai vicini più prossimi

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola sulla riapertura dell'istruttoria dibattimentale: la decisione di procedere alla rinnovazione richiede motivazione specifica, mentre il rigetto può essere sorretto anche da motivazione implicita quando la struttura argomentativa dimostra che il compendio probatorio è sufficiente

  • art. 606, lett. d) cod. proc. pen.

    Criterio di cassazione relativo alla mancata assunzione di prova decisiva: la prova è 'decisiva' se, se esperita, avrebbe certamente determinato una diversa pronuncia; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato che i documenti richiesti avrebbero avuto tale efficacia

  • art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

    Preclusione della cassazione rispetto a questioni di fatto o di diritto non dedotte in appello: la Corte ha escluso la valutazione di doglianze non specificamente contestate nel riepilogo dei motivi d'appello

  • art. 27, comma 1 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di responsabilità personale; la Corte non ha ritenuto decisiva la questione, dovendo comunque verificarsi la preventiva deduzione in sede d'appello per essere esaminata in cassazione

Massime di principio

  • La richiesta di riapertura dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) richiede motivazione specifica se accolta; se rigettata il giudice può fornire una motivazione implicita purché la struttura argomentativa dimostri che il materiale probatorio è già sufficiente.
  • Per ottenere la cassazione a fronte della mancata acquisizione di documenti, è necessario dimostrare che tali documenti sarebbero stati prove decisive ai sensi dell'art. 606, lett. d) c.p.p. (ossia che avrebbero certamente determinato una diversa decisione).
  • Nel reato di disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.p.), non è sempre necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone: è sufficiente l'idoneità delle emissioni sonore a turbarne un numero indeterminato, valutazione rimessa al giudice di merito.
  • L'istituto della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è incompatibile con la riconducibilità della condotta ad un comportamento abituale; la valutazione della 'abitualità' è di merito.
  • Questioni riguardanti l'attribuzione specifica delle condotte ai singoli coinquilini o la presenza personale dell'imputato nelle singole occasioni devono essere tempestivamente dedotte nei gradi precedenti: se non dedotte in appello, sono precluse in cassazione (art. 606, comma 3, c.p.p.).

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