Cassazione Penale, Sentenza n. 37859/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre nuclei di doglianza: 1) contraddittorietà della motivazione e violazione di legge per presunta assoluta inattendibilità della persona offesa e mancanza di riscontri alle sue dichiarazioni; si sostiene che non si possa valorizzare solo parte della testimonianza essendo i fatti (estorsione e lesioni) compenetrati; 2) assenza di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato, sia in primo che in secondo grado; 3) erroneità e apparente motivazione circa la sussistenza dell'aggravante dell'uso di arma (coltello o cacciavite): nella querela non sarebbe menzionata alcuna arma e la Corte d'appello avrebbe motivato in modo indimostrato sull'esistenza dell'arma.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Motivi principali: il ricorso è redatto con tecnica approssimativa e non individua norme di legge specifiche come parametro di censura, tentando di ottenere una rivalutazione del materiale probatorio (vietata in sede di legittimità). Sul primo motivo, la Corte rileva la confusione tra credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva e conferma che la valutazione di merito svolta dalla Corte d'appello non è manifestamente illogica. Sul secondo motivo, la Corte ritiene la critica aspecifica e puntualizza la differenza tra motivazione assente e apparente; nel caso concreto le sentenze di merito hanno fornito adeguate spiegazioni. Sul terzo motivo, il motivo è inammissibile per non autosufficienza: il ricorrente cita la querela ma non l'ha allegata al ricorso, impedendo l'esame del documento da parte della Corte di Cassazione. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma equitativamente fissata in euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, co. 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato come riferimento alle norme che hanno consentito il contraddittorio scritto nel trattamento del ricorso; la sentenza indica che il ricorso è stato trattato con tale tecnica procedurale.
Ulteriore richiamo normativo relativo alla disciplina del contraddittorio scritto; segnalato nel dispositivo relativo al trattamento del ricorso.
Norma richiamata nella discussione come presidio della valutazione della prova da parte del giudice; la Corte osserva che il ricorso pare voler contestare la valutazione probatoria di merito senza indicare la violazione specifica della norma.
art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che limita le censure in cassazione avverso la motivazione; la Corte richiama l'orientamento secondo cui non è ammessa in Cassazione una generica riconsiderazione degli elementi di prova già valutati nel merito.
Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di condanna alla somma a favore della cassa delle ammende; la Corte condanna il ricorrente ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del fatto o della credibilità della prova: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione del merito, senza indicare violazioni di norme di diritto, sono inammissibili.
- Le censure sulla motivazione devono essere specifiche e autosufficienti: bisogna indicare la norma violata e spiegare in che modo la motivazione sia assente, illogica o contraddittoria, evitando argomentazioni vaghe o puramente critiche del merito.
- Quando in ricorso si fa riferimento a documenti decisivi (es. querela), tali atti devono essere allegati al ricorso per consentire l'esame della Corte; l'assenza di allegati rilevanti può determinare l'inammissibilità del motivo per non autosufficienza.
- Distinguere sempre tra credibilità (giudizio soggettivo sulla persona che depone) e attendibilità (confronto con riscontri oggettivi): la credibilità di un testimone può essere valutata positivamente anche se alcune parti del suo racconto non risultano interamente corroborate.
- Le doglianze che invocano la violazione dell'art. 192 c.p.p. o simili devono essere formulate chiaramente e non come pretesto per rimettere in discussione la valutazione probatoria del merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, è probabile la condanna alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso, alla somma a favore della cassa delle ammende; quindi valutare attentamente la fondatezza e la forma del ricorso prima di proporlo.
Testo integrale
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