Cassazione Civile, Ordinanza n. 19382/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società immobiliare poi confermata in sede di reclamo dalla corte d'appello. I ricorrenti hanno impugnato in cassazione la sentenza d'appello con sei motivi. Con i primi cinque hanno dedotto, sotto la veste di omesso esame di fatti decisivi, che la corte territoriale avrebbe erroneamente valutato lo stato di insolvenza: sostenevano che, anche a voler ritenere la società in stato sostanzialmente liquidatorio, tale dato non sarebbe stato rilevante rispetto ai debiti bancari non scaduti; che il mancato flusso di cassa era stato solo temporaneo ed eccezionale per effetto dell'emergenza COVID; che gli immobili sociali erano facilmente liquidabili, come dimostrato dalla vendita di diciotto appartamenti; che l'esame dell'insolvenza avrebbe dovuto tenere conto del possibile intervento di società collegate; che il preliminare relativo a un immobile di Olmedo e l'interesse di un gruppo straniero provavano la capacità di realizzo dell'attivo. Con il sesto motivo hanno denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 5 l.f., lamentando che il giudice d'appello non avrebbe compiuto una valutazione complessiva degli indici di insolvenza e della capacità di far fronte ai debiti con liquidità a breve.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente applicato il concetto di insolvenza rilevante ai fini fallimentari, inteso come impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni con mezzi normali, indipendentemente dal rapporto attivo/passivo o dall'assenza di inadempimenti esteriori. Ha inoltre osservato che le censure dei ricorrenti miravano in realtà a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, al di fuori dei limiti del vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Anche il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la corte territoriale aveva già effettuato una valutazione complessiva degli elementi probatori. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.
Norme richiamate
art. 5 l.f.
L'insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento consiste in uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, valutato secondo un criterio oggettivo di normalità economica.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di ottenere una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio.
La doglianza è inammissibile quando, sotto l'apparente violazione della norma, si sollecita solo una diversa lettura delle prove già esaminate.
Non è configurabile violazione della norma se il giudice di merito ha valutato complessivamente le risultanze probatorie e la censura mira solo al riesame del convincimento formato.
Norma richiamata per la memoria depositata nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, conseguenza tipica della definizione sfavorevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'insolvenza non richiede necessariamente debiti scaduti o un eccesso del passivo sull'attivo, ma può sussistere anche in presenza di attivo apparente se l'impresa è strutturalmente incapace di generare flussi idonei a far fronte ai debiti con mezzi normali.
- La valutazione dello stato di insolvenza è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti rigorosi dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è ammesso trasformare il motivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
- Per integrare il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. occorre indicare un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non sono sufficienti deduzioni difensive, inferenze, valutazioni o ricostruzioni alternative del quadro probatorio.
- La capacità di alienare singoli cespiti, la presenza di società collegate o l'esistenza di operazioni negoziali di ristrutturazione del debito non escludono di per sé l'insolvenza se il giudice di merito accerta che tali elementi non garantiscono una normale e regolare prosecuzione dell'attività e non assicurano mezzi finanziari adeguati.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il peso attribuito dal giudice alle prove, quando risulti che sia stata effettuata una valutazione complessiva del materiale istruttorio.
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